Un regolamento permissivo” “

Con il regolamento del Consiglio dell’UE del 1° marzo 2001 è possibile divorziare all’estero e la sentenza avrà valore anche nel nostro Paese” “” “” “

Con le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam del 1997 nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, gli Stati membri hanno deciso di trasformare in Regolamento la “Convenzione Bruxelles II” del 28/5/1999, mai ratificata, relativa all’armonizzazione degli ordinamenti dei Paesi UE in materia di scioglimento del vincolo coniugale e di custodia dei figli comuni.
Il 1° Marzo 2001 è così entrato in vigore il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000, del 29/5/2000, relativo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni. Il Regolamento è stato pubblicato sulla GUCE L 160 del 30/6/2000.
In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Regolamento riconosce che, a causa delle differenti norme nazionali, l’obiettivo di semplificare le formalità e permettere un rapido ed automatico riconoscimento delle decisioni può essere meglio perseguito a livello comunitario.

Ai sensi del Capo I, art. 1, il Regolamento si applica a due ordini di procedimenti: a) procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all’annullamento del matrimonio; b) procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a).
Il Capo II, art.2, si riferisce alla competenza giurisdizionale, elencando una serie di disposizioni relative alla residenza atte a stabilire quali giudici di quali Stati membri hanno competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all’annullamento del matrimonio.
Gli artt. 3 e 4 disciplinano la competenza giurisdizionale in relazione rispettivamente alla potestà dei genitori ed alle ipotesi di sottrazione di minori da parte di un coniuge; su quest’ultimo argomento, il Regolamento prevede la conformità alla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
A condizione del rispetto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, le decisioni di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio pronunciate in uno Stato membro “sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento” (Capo III, artt. 14 e 15).

Tale regolamento produce alcuni effetti che meritano di essere messi in evidenza. In particolare, a determinate condizioni, la normativa consente a due cittadini comunitari di ottenere il divorzio in un altro Paese membro dell’Unione che abbia una legge più permissiva della propria in materia di divorzio. Tale sentenza sarà immediatamente efficace nel Paese di origine.
L’esempio più semplice che può essere fatto in proposito è quello di due coniugi, entrambi cittadini italiani, che desiderino divorziare senza attendere il decorso dei tre anni previsti dal nostro ordinamento. Se anche uno solo di essi assume la “residenza abituale” a Londra, l’altro coniuge può chiedere subito il divorzio al giudice inglese sulla base della più permissiva legge britannica. E la sentenza dovrà essere immediatamente trascritta anche in Italia.