La "legge comunitaria"


Con la legge n.86 del 9 marzo 1989 recante le “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitaria” si individuava in un atto legislativo, la cosiddetta “legge comunitaria”, lo strumento principale, anche se non esclusivo, per adeguare la legislazione nazionale al diritto comunitario, tenuto conto della grande diversità delle materie oggetto della normativa comunitaria. Il 20 febbraio scorso, con 451 voti a favore e solo 13 contrari, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge comunitaria 2001 che contiene provvedimenti destinati ad avere diretta applicazione nel nostro ordinamento, deleghe legislative al Governo, alle Regioni e Province autonome per l’attuazione di direttive comunitarie, autorizzazioni al Governo ad operare tramite lo strumento del regolamento per l’attuazione di direttive concernenti materie non riservate alla legge.
Tra le 58 direttive comunitarie così recepite nel nostro ordinamento ve ne sono alcune particolarmente significative. Tra queste la direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica: si impegna il Governo a coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l’origine etnica, anche attraverso la modifica e l’integrazione delle norme vigenti, comprese le disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. Le altre direttive a cui viene data attuazione riguardano i settori più diversi: dall’alimentazione alla tutela dei consumatori, dal commercio elettronico ai rifiuti, dall’orario di lavoro ai medicinali.