La Corte penale internazionale ha sede all’Aja (Paesi Bassi), nelle vicinanze del Tribunale penale internazionale per l’ex Yugoslavia, tornata in questi giorni alla ribalta per l’assassinio del premier serbo Zoran Djindjic che aveva permesso che fossero consegnati alcuni criminali della guerra dei Balcani, compreso Milosevic. A differenza del Tribunale, la nuova Corte permanente non è vincolata a mandati specifici, ma può giudicare i responsabili di crimini quali il genocidio, la pulizia etnica, la schiavitù sessuale e le mutilazioni. E’ stata istituita dal trattato di Roma del luglio ’98, firmato da 120 Paesi ed entrato in vigore il primo luglio 2002, a tre mesi dalla ratifica del sessantesimo paese firmatario. Ad oggi sono 89 i Paesi che hanno ratificato il trattato e sui quali la Corte può esercitare la propria giurisdizione. L’intervento della Corte avviene quando una delle parti coinvolte è uno Stato che abbia ratificato il trattato, il soggetto accusato è cittadino di uno Stato parte o il crimine sia stato commesso nel territorio di uno Stato parte. Anche Paesi non aderenti allo Statuto possono accettare la giurisdizione della Corte per specifici crimini, commessi all’interno del proprio territorio o da propri cittadini. In ogni caso, sono giudicabili solo i fatti commessi dopo il 1° luglio 2002. Il rapporto con i tribunali nazionali è basato sul principio della complementarietà: la prerogativa di esercitare la propria giurisdizione è lasciata alle corti nazionali, la Corte interviene solo quando viene accertata l’impossibilità o la mancanza di volontà di agire in una di queste. La Corte, finanziata direttamente dai Paesi aderenti, è un’entità distinta dalle Nazioni Unite. Tuttavia il Consiglio di sicurezza dell’Onu può deferire una particolare situazione alla Pubblica accusa.