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A seguito di aspre discussioni, clamorose fughe di notizie e revisioni dell’ultima ora che hanno rischiato di compromettere gli stessi lavori della Convenzione per il futuro dell’Europa (v. SirEuropa n. 31/2003), il Presidium della Convenzione ha presentato nel corso della Plenaria di fine aprile il “Progetto di articoli per il titolo IV della parte I della Costituzione”. Si tratta del testo relativo all’assetto ed alle funzioni delle Istituzioni comunitarie per l’Ue allargata. Quindici articoli in tutto, che saranno discussi dai Convenzionali durante la prossima sessione plenaria in calendario per il 15 e 16 maggio. Le Istituzioni. Alle sei Istituzioni attualmente esistenti (Parlamento Europeo, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia, Banca Centrale e Corte dei Conti) si aggiunge il Consiglio Europeo o Vertice dei Capi di Stato e di Governo. Le formazioni del Consiglio dei Ministri sono semplificate: i vari Consigli tematici sono organizzati sotto forma di ‘Consigli legislativi’, e si affiancano ai già esistenti Consigli ‘affari generali’, ‘affari economici e finanziari’, ‘giustizia e sicurezza’. E’ inoltre costituito il ‘Consiglio affari esteri’, che sarà presieduto dal Ministro degli esteri dell’Ue incaricato di guidare ed attuare la Pesc su mandato del Consiglio. Il Comitato delle Regioni ed il Comitato economico e sociale mantengono lo status di ‘organo consultivo dell’Unione’. Il Presidium ha altresì proposto all’attenzione della Convenzione l’istituzione di un “Congresso dei popoli dell’Europa’, composto per un terzo da rappresentanti del Pe e per due terzi da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, quale “istanza di incontro e di riflessione sulla vita politica europea”. Funzioni. Come richiesto da più parti, i poteri del Parlamento Europeo (Pe) saranno rafforzati: gli Eurodeputati (in numero ‘non superiore a settecento’ nell’Europa allargata) avranno il compito di eleggere il Presidente della Commissione e di esercitare assieme al Consiglio la funzione legislativa. Dovrebbero essere aumentati anche i poteri di controllo politico sull’attività delle altre Istituzioni. Il Consiglio Europeo “dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi orientamenti e le sue priorità’ politiche generali”. Esso dovrebbe essere presieduto dal ‘Presidente del Consiglio Europeo’, eletto a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo rinnovabile una sola volta, al quale compete altresì la rappresentanza esterna dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune. La Commissione Europea, organo esecutivo dell’Unione, “esercita funzioni di coordinamento, esecuzione e gestione, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione”. Sarà composta da un Presidente, da un massimo di 14 Membri e da altrettanti ‘Commissari delegati’. E’ il garante della Costituzione Europea. Gli orientamenti della Commissione sono definiti dal Presidente, eletto dal Pe per un mandato quinquennale sulla base di liste di tre persone (tra le quali almeno una donna) proposte dai Governi. Il rispetto della Costituzione e del diritto dell’Unione è assicurato dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di primo grado, aventi sede a Lussemburgo. Giudici (almeno uno per Stato membro) ed Avvocati generali sono nominati per sei anni dai Governi. Come la Corte, anche la Banca Centrale Europea e la Corte dei Conti conservano le proprie prerogative: rispettivamente, la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione ed il mantenimento della stabilità dei prezzi, e l’esame ed il controllo dei conti delle Istituzioni dell’Ue.