ABRUZZO

Statuto regionale

L’iter di elaborazione della Carta regionale dal 2003 ad oggi

Il Consiglio regionale, accogliendo i rilievi del Governo, aveva approvato, ma solo in prima lettura, un nuovo testo in data 9/11/2004, poi decaduto per fine legislatura. Il Consiglio regionale, nella seduta del 21 giugno 2005 ha istituito la nuova "Commissione speciale per lo Statuto, il Regolamento e la Legge elettorale".La Corte Costituzionale, con sentenza n.12/2006, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, sollevate in riferimento all’art. 117, comma quinto della Costituzione e dell’art. 79, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 121, comma 2 e 4, e 134 della Costituzione, mentre ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale degli artt. 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 86, comma 3, e in via consequenziale i commi 1, 2 e 4.Dopo tale pronuncia, la Commissione si è riunita in data 26 gennaio 2006 per vagliare le diverse ipotesi di lavoro. Sono state prospettate le seguenti soluzioni: adeguarsi esclusivamente ai rilievi della Corte; adeguarsi ai rilievi della Corte e, nel contempo, apportare modifiche marginali; adeguarsi ai rilievi della Corte, riprendendo però in esame anche altri aspetti dello Statuto non colpiti dalla sentenza.Di recente, nel corso dei lavori della Commissione speciale per lo Statuto, alcune forze politiche hanno proposto l’inserimento nello Statuto di una norma che preveda il riconoscimento di altre forme di "stabile convivenza affettiva".Riguardo ad alcuni profili del testo in discussione nella scorsa legislatura, assumono particolare significato: l’art. 2 (I Principi), al comma 4, prevede che "la Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane e informa il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e promozione della persona umana"; l’art. 7 (L’ordinamento sociale ed economico), al comma 1, dispone, tra l’altro, che "la Regione… riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell’infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni".(26 aprile 2006)Situazione inalterata.(28 giugno 2005) Nella seduta del 9 novembre 2004 l’Assemblea del Consiglio regionale ha riapprovato in prima lettura il nuovo Statuto regionale al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dal Governo. Al termine della scorsa legislatura il Consiglio regionale non ha proceduto all’esame, in seconda lettura, della Carta statutaria.(18 maggio 2005) Il 4 novembre 2004 il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale 6 punti dello Statuto medesimo, in quanto sono stati constatati profili di illegittimità costituzionale.Nella seduta del 9 novembre 2004 l’Assemblea del Consiglio regionale ha deciso di apportare gli emendamenti necessari al fine di adeguare lo Statuto ai rilievi posti dal Governo. Tale decisione è stata motivata non tanto dalla piena condivisione dei rilievi formulati dal Governo, quanto piuttosto dall’esigenza di rispettare i tempi ristretti, dovuti all’imminente scadenza della legislatura, per consentire alla Regione Abruzzo di dotarsi del nuovo Statuto entro il termine delle legislatura stessa.(22 dicembre 2004) Nella seduta del 21 settembre 2004 il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva il testo del "Nuovo Statuto della Regione Abruzzo".Tra le diverse norme, l’art. 2 (I Principi), al comma 4 prevede che "la Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane e informa il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e promozione della persona umana". L’art. 7 (L’ordinamento sociale ed economico), al comma 1 dispone, tra l’altro, che "la Regione… riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona…".(30 settembre 2004) Risulta all’ordine del giorno del Consiglio regionale l’esame del testo del “Nuovo Statuto della Regione Abruzzo”, già approvato in prima lettura dal Parlamento regionale.Tra le diverse norme, si ricorda il comma 4 dell’art. 2 (I Principi) diretto a stabilire che “la Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane e informa il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e promozione della persona umana”; inoltre, il comma 1 dell’art. 7 (L’ordinamento sociale ed economico) dispone, tra l’altro, che “la Regione riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona”.A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2/2004, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari si è riunita per riesaminare alcune disposizioni del nuovo Statuto regionale inerenti la forma di governo.(23 luglio 2004) Situazione inalterata. Il testo del “Nuovo Statuto della Regione Abruzzo”, già approvato in prima lettura dal Consiglio regionale, dovrà essere nuovamente discusso dal Parlamento regionale.Tra le diverse norme, si ricorda il comma 4 dell’art. 2 (I Principi) diretto a stabilire che “La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane e informa il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e promozione della persona umana”; inoltre, il comma 1 dell’art. 7 (L’ordinamento sociale ed economico) dispone, tra l’altro, che “La Regione… riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona…”.A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2004, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si è riunita per riesaminare alcune disposizioni del nuovo Statuto regionale inerenti la forma di governo.(18 aprile 2004)Nelle sedute del 23 e 24 settembre e del 30 dicembre 2003 il Consiglio regionale ha approvato in prima lettura il “Nuovo Statuto della Regione Abruzzo”.Tra le diverse norme, si ricorda il comma 4 dell’art. 2 (I Principi) diretto a stabilire che “La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane e informa il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e promozione della persona umana”.Inoltre, il comma 1 dell’art. 7 (L’ordinamento sociale ed economico) dispone, tra l’altro, che “La Regione… riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona…”.(27 gennaio 2004)Nella seduta del 17 luglio u.s. la Commissione Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto ha definitivamente licenziato al Consiglio regionale la proposta del nuovo Statuto della Regione Abruzzo. Il progetto si compone di 88 articoli racchiusi in 9 Titoli.Il titolo I è dedicato alle disposizioni di principio. In esso trovano enunciazione l’identità regionale (art.1) e alcuni principi di struttura (art.2), che, come ad esempio quello di autonomia politica e di sussidiarietà, contribuiscono a definire il quadro dei rapporti costituzionali tra lo Stato e la Regione. All’art. 8, inoltre, la proposta di Statuto recepisce il principio di sussidiarietà che deve ispirare i rapporti tra Istituzioni e Società civile, riconoscendo il ruolo delle autonomie funzionali e dell’associazionismo.(5 settembre 2003)L’ultima proposta di Statuto, già sottoposta alle consultazioni con le parti sociali, è all’esame della Commissione per la riforma dello Statuto al fine della definizione dell’articolato relativo alla forma di governo.(14 maggio 2003)