UMBRIA
L’iter di elaborazione della Carta regionale dal 2003 ad oggi
Nella seduta del 29 luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva la proposta di legge contenente il nuovo Statuto regionale.Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 settembre 2004, ha deciso di sollevare la questione di illegittimità costituzionale riguardo a quattro articoli del nuovo Statuto, fra i quali l’art. 9 nella parte in cui tutela le "forme di convivenza" oltre alla famiglia.Il 6 dicembre 2004 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo nelle parte relativa alla tutela delle altre forme di convivenza.(22 dicembre 2004) Nella seduta del 29 luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva la proposta di legge contenente il nuovo Statuto regionale.Tra gli articoli che compongono il testo, si ricorda l’articolo 2 (Identità e valori) con il quale "la Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni: …il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell’Umbria".L’art. 5 (Uguaglianza), comma 1, prevede che "La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l’origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale…".L’art. 9 (Famiglia. Forme di convivenza) afferma che "La Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Tutela altresì forme di convivenza".Anche in questo caso il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 settembre 2004, ha deciso di sollevare la questione di illegittimità costituzionale riguardo a quattro articoli del nuovo Statuto, fra i quali l’art. 9 nella parte in cui tutela le "forme di convivenza" oltre alla famiglia. Secondo l’Esecutivo, la disposizione esula dalle competenze regionali e dalla fonte statutaria (art. 117, comma 2, lett. 1), Cost.), e contrasta con il dettato dell’art. 29 della Cost. che, stabilendo che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio", ha escluso il riconoscimento giuridico di forme di convivenza ulteriori e diverse, che, peraltro, "attengono ad ambiti e materie sottratte alla competenza legislativa regionale".In tale contesto, appare altresì violato l’art. 2 della Costituzione, che prevede il riconoscimento da parte della Repubblica "solamente dei diritti inviolabili dell’uomo…nelle formazioni sociali, e non la tutela di generiche ed ampie forme di convivenza".Ha evidenziato, infine, il Consiglio dei ministri che la tutela delle forme di convivenza non è ricompressa nei rapporti etico sociali della Carta costituzionale, risultando pertanto in contrasto con l’art. 123 della Cost., il quale prescrive che lo Statuto regionale debba essere predisposto in armonia con la Costituzione stessa.(30 settembre 2004) È fissata entro la fine del mese di luglio, presso il Consiglio regionale, la discussione, in seconda deliberazione, della proposta di legge contenente il nuovo Statuto regionale, già approvata il 2 aprile 2004, in prima lettura.Tra gli articoli che compongono il testo, si ricorda l’articolo 2 (Identità e valori) con il quale “la Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni: il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell’Umbria”.Inoltre, l’art. 9 (Comunità familiare) afferma che “la Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti che la Costituzione affida ad essa e tutela le varie forme di convivenza”.(23 luglio 2004) Nella seduta del 2 aprile 2004 il Consiglio regionale ha approvato in prima lettura la proposta di legge contenete il nuovo Statuto regionale. Il voto per la definitiva convalida del testo composto da 85 articoli si terrà tra circa due mesi.Nelle more delle votazioni è stato modificato l’originario precetto relativo al concetto di famiglia, prevedendo ora anche il riconoscimento delle altre forme di convivenza.Il testo approvato dell’art. 8 in questione risulta il seguente: "La Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti che la Costituzione affida ad essa e tutela le varie forme di convivenza".(18 aprile 2004) Il 28 novembre 2003 la Commissione speciale ha elaborato una bozza di Statuto regionale. Nella seduta dell’1 dicembre 2003 il Consiglio regionale, ascoltata la relazione sulla proposta di nuovo Statuto regionale, ha approvato una risoluzione diretta a conferire alla Commissione Speciale per lo Statuto di dare luogo alla più ampia partecipazione della Comunità regionale, anche prevedendo incontri diffusi sul territorio.Nei prossimi giorni sarà svolto un resoconto presso il Consiglio regionale.(27 gennaio 2004)La Commissione speciale per la riforma dello Statuto ha predisposto una bozza di articolato, attualmente in discussione, sulla quale la Presidente della Commissione ha riferito il 30 giugno 2003 in Consiglio regionale. Su tale bozza la Commissione ha già proceduto ad una prima informativa alle parti sociali e ai soggetti istituzionali.(15 luglio 2003)Pur non essendo ancora resa ufficiale una proposta di revisione dello Statuto, la Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale prosegue i lavori della bozza di articolato ad uso interno elaborata da un gruppo di esperti.(14 maggio 2003)