Quali valori in gioco?

IL MAGISTERO DELLA CHIESA

La legge: un primo passo nella giusta direzione Il parlamento italiano ha approvato, nel febbraio del 2004, la legge 40 sulla fecondazione artificiale entrata poi in vigore il 10 marzo successivo. Tale legge cerca di armonizzare il legittimo desiderio dei genitori (non il “diritto”) di avere figli con i diritti del concepito. Il grande merito della legge in questione è il riconoscere diritti all’embrione, sin dal concepimento; diritti innanzi ai quali la volontà, il desiderio, le possibilità tecniche degli altri soggetti in questione (medici, genitori, società tutta) si debbono fermare.   I termini della questione Che cos’è la fecondazione artificiale? Si intende per fecondazione o procreazione artificiale l’insieme di quelle procedure tecniche volte ad ottenere un concepimento umano fuori del processo naturale dell’unione sessuale dell’uomo e della donna. La fecondazione artificiale può essere: omologa: se i gameti (spermatozoo quello maschile e ovocita quello femminile) sono dell’uomo e della donna che chiedono la fecondazione artificiale e che cresceranno il bimbo; eterologa: se almeno uno dei gameti (o lo spermatozoo o l’ovocita o entrambi) proviene da un donatore esterno alla coppia. La fecondazione artificiale, sia omologa che eterologa, può essere: intracorporea: se la fecondazione, ossia l’unione tra lo spermatozoo e l’ovocita, avviene all’interno delle vie genitali femminili; extracorporea: se la fecondazione avviene all’esterno delle vie genitali femminili, cioè in provetta (termine tecnico: “in vitro”).   La posizione del Magistero Per arrivare a formulare delle norme di comportamento, il Magistero della Chiesa Cattolica riconosce nella procreazione umana alcuni valori in gioco, difendendo e promuovendo i quali pronuncerà conseguenti leggi morali. Il giudizio etico del Magistero si articola attorno a due valori: 1) il rispetto dei diritti dell’embrione umano fin dal suo concepimento: – il diritto alla vita: l’embrione va riconosciuto fin dalla sua formazione come persona umana e quindi come soggetto di pari diritti rispetto agli esseri umani “adulti”; – il diritto alla famiglia, come luogo garante dell’accoglienza della vita per la crescita umana, materiale, psicologica e morale del bimbo, il diritto cioè, riconosciuto ad ogni persona, di crescere nell’amore dei genitori. 2) il rispetto del profondo significato della procreazione umana. Questa non è semplice sviluppo di una vita, ma porta con sé l’esprimersi, attraverso il rapporto sessuale, dell’amore di due persone, come luogo fecondo dello sviluppo e dell’accoglienza della vita umana. La trasmissione della vita avviene nel contesto dell’unione sessuale dei genitori: ciò non rivela solo un dato tecnico della formazione della vita, ma rivela la profonda unione tra amore e vita e in particolare tra amore espresso nel linguaggio sessuale e concepimento di un nuovo essere umano (alla base di questo significato del procreare umano, sta la concezione del corpo umano non come strumento grezzo che la volontà usa a suo piacimento, ma come radice dell’espressione della volontà e della identità personale, la quale si rivela in maniera particolare in alcune caratteristiche della corporeità. Il procreare è una delle scelte della persona umana che si esprime adeguatamente solo nel linguaggio sessuale d’amore degli sposi).   Il Magistero e la Legge: convergenze La legge sulla procreazione medicalmente assistita (PMA) ha dei punti condivisi col Magistero della Chiesa Cattolica riguardo ai diritti riconosciuti all’embrione. Essa prende in considerazione il fatto che, come accennavamo già all’inizio, l’embrione umano è soggetto di diritti (art. 1) che sono: – (art. 13 e 14) il diritto alla possibilità di nascere, che non lo fa essere trattato come semplice “materiale biologico”, e ne riconosce la dignità umana: la legge vieta la produzione di embrioni al fine di sperimentazioni e ricerche; ne limita la produzione al massimo a tre e ne prescrive, in ogni caso, l’impianto nell’utero materno; ne vieta il congelamento (termine tecnico: “crioconservazione”). In pratica si prescrive che la fecondazione abbia come unica finalità l’impianto nell’utero della donna. Si vieta ogni concepimento di embrioni per altri scopi, quali appunto sperimentazioni e ricerche mediche e scientifiche finalizzate ad ottenere conoscenze per prevenzione di malattie e cure del concepito o per fare dell’embrione “bacino” di cellule staminali (cioè ancora non differenziate tra loro: ognuna ancora potrà diventare pelle, osso, polmone, cervello ecc. ecc.) sempre di grande interesse medico. Vietando il congelamento si rinuncia al soprannumero degli embrioni prodotti, sia per non trattare gli embrioni come oggetti da scegliere con criteri discriminatori (quello che presenta più perfezione a livello biologico: sarebbe come dare più valore alla vita di un adulto sano nei confronti di adulto zoppo o cieco), sia per non relegarli in un carcere di ghiaccio senza nessun progetto di impianto futuro (quasi che congelandoli invece di “buttarli” fosse un riconoscerne e difenderne adeguatamente la dignità umana). – (art. 4 e 5) il diritto alla famiglia come unico contesto dell’accoglienza e della crescita della vita: la legge vieta tecniche di fecondazione eterologhe; stabilisce alcuni condizioni delle coppie richiedenti: coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambe viventi. La legge vieta che il nuovo concepito sia accolto da single, da coppie di omosessuali, coppie di età troppo avanzata che potrebbero non garantire per il tempo adeguato la loro presenza genitoriale, o troppo giovani cercando di garantirne la necessaria maturità. Si vieta la fecondazione con spermatozoi o ovocita di un donatore esterno alla coppia, non separando la genitorialità biologica con quella effettiva che accoglierà e crescerà il bambino. La fecondazione artificiale potrà avvenire solo se entrambi i membri della coppia sono viventi: si tutela il diritto del figlio di non nascere già orfano.   Il Magistero e la Legge: divergenze I valori legati alla visione e al significato del procreare umano non sono presi in considerazione dal legislatore. Qui infatti ci sono i punti di maggiore divergenza tra il Magistero e la legge italiana sulla PMA. Se per la legge si regolamenta l’uso delle tecniche di procreazione artificiale con particolare riferimento a quella in vitro (il termine tecnico di tale procedura è FIVET = fecondazione in vitro e trasferimento dell’embrione), per il Magistero è illecita ogni procedura che separi l’atto sessuale della coppia con la procreazione di un nuovo embrione. Il Magistero ritiene e giudica lecite solo quelle tecniche che aiutano il rapporto sessuale a giungere al suo fine procreativo.   In conclusione La legge ha dei meriti da difendere per quel che riguarda la difesa dei diritti dell’embrione, mentre presenta dei limiti per quel che concerne il rispetto della dignità e del profondo significato del procreare umano. È comunque da sottolineare come i pregi della legge riguardino il valore più importante in gioco nella questione della fecondazione artificiale: il rispetto della vita umana dell’embrione.

Cristian Squadrani – docente di etica Istituto di scienze religiose “A.Marvelli” (Rimini)