Referendum – Schede
La materia relativa alla comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per i referendum popolari risulta complessa e di non semplice ricostruzione, visti i diversi soggetti istituzionali competenti a disciplinare la materia in oggetto. Conseguentemente, l’ulteriore difficoltà è offerta dall’atipicità degli atti-fonte che si sono succeduti in questi ultimi anni e che non sempre favoriscono una precisa ricostruzione sistematica. In questo contesto, comunque sia, viene presentato un breve quadro normativo diretto a fornire indicazioni utili ai fini di una percezione problematica della disciplina. In questa scheda è stato escluso il profilo riguardante la radiotelevisione pubblica, le cui norme regolamentari, sebbene devono essere attuative di una legge dello Stato (n. 28/00), sono di competenza della Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Come individuato dalla legge 249/1997 recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, spetta alla Commissione per i servizi e i prodotti (organo della stessa Autorità) garantire “l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9)”. In tal senso, a far data dall’entrata in vigore della succitata legge, l’Autorità ha approvato, oltre che per le campagne elettorali, singole delibere dirette a disciplinare la materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d’informazione relative alle campagne per i referendum popolari.
Successivamente, la disciplina in materia di campagne politiche per i referendum popolari si è arricchita della legge sulla cosiddetta “par condicio” (28/00 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”). Il provvedimento promuove e disciplina l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici. Deve essere assicurato, infatti, a tutti i soggetti politici l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica con imparzialità ed equità. Al riguardo, è assicurata parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche. In questo contesto, a partire dall’entrata in vigore della legge sulla “par condicio” le delibere dell’Autorità si sono adeguate e conformate a questo provvedimento, formulando disposizioni di attuazione che risultano analoghe per ogni campagna referendaria succedutasi nel tempo; dalla lettura delle singole delibere, infatti, non si rinvengono particolari differenze, sebbene i referendum hanno interessato materie diverse e alcuni di questi non sono stati estesi a tutto il territorio nazionale, ma hanno riguardato solo singole Regioni.
In genere, le delibere, oltre a disciplinare la comunicazione politica nel periodo che intercorre tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle stesse e la data di chiusura della campagna referendaria (ved. infa), prevedono all’art. 2 il significato dei “Soggetti politici”; si tratta delle figure interessate alle disposizioni inserite nei singoli provvedimenti. Normalmente sono: “a – i comitati promotori dei quesiti referendari; b – le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c – i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, con una esplicita indicazione della posizione a favore o contro il quesito referendario, rilevabile sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento”.
Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti politici rendono nota all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro il quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti. L’Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l’elenco dei predetti soggetti ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
Tra gli altri aspetti principali che caratterizzano le delibere, si ricordano: l a data di chiusura della campagna referendaria; la suddivisione degli spazi per la comunicazione politica che ogni emittente radiofonica o televisiva nazionale privata e locale mette a disposizione in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario; i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito dalle emittenti nazionali private, che saranno collocati in quattro fasce orarie (contenitori) e a parità di condizioni tra i “soggetti politici”; i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e a pagamento sulle emittenti locali. Per quelli a pagamento le tariffe pubblicitarie saranno pari al 50% di quelle normalmente praticate per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie e la durata sarà fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche. Per quelli a titolo gratuito, rispetto a quelli normati nel caso di emittenti nazionali, saranno previsti sei contenitori per ogni giornata di programmazione; la comunicazione da parte degli organi di stampa quotidiana e periodica nel caso in cui intendano diffondere messaggi politici elettorali; il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto. Nella delibera dell’Autorità potrebbe essere inserito un riferimento al nuovo Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali (decreto 8 aprile 2004 del Ministero delle comunicazioni, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 28/00, come introdotto dalla legge 313/03 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”), che, peraltro, non si discosta dai principi formulati dall’Autorità stessa durante le precedenti campagne referendarie.
Riguardo alla materia dei rimborsi spese per i referendum (legge 157/99 recante “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”), si ricorda che la disciplina attuale prevede l’attribuzione di una determinata somma in favore dei comitati promotori a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Infine, una particolare attenzione deve essere posta nell’utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi a loro iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali si raccolgano informazioni sul loro conto (come pure di dati acquisiti sottoscrivendo petizioni, proposte di legge, richieste di referendum o raccolte di firme), che comporta un trattamento di dati personali “sensibili”. In questi casi il consenso specifico deve essere manifestato per iscritto.