IMMIGRAZIONE" "

Un voto che preoccupa?” “

Partecipazione politica degli stranieri: questione difficile in molti Paesi” “

In Europa la partecipazione politica degli stranieri rappresenta un aspetto importante delle politiche di inclusione e va acquistando un peso sempre maggiore nel dibattito giuridico-politico sull’immigrazione. La situazione appare per ora piuttosto diversificata, non esistono specifici dispositivi normativi comunitari ma solo una nutrita serie di atti non giuridicamente vincolanti, per quanto politicamente rilevanti, in favore di un’estensione del suffragio agli stranieri lungo-residenti. LA CONVENZIONE DI STRASBURGO. La Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, promossa dal Consiglio d’Europa ed entrata in vigore nel 1997, mira a garantire a tutti gli stranieri, residenti sul territorio per un periodo continuato di almeno cinque anni, il diritto di voto attivo e passivo a livello locale. Solo 7 paesi hanno aderito alla Convenzione (Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca, Regno Unito e Cipro, ma gli ultimi tre non l’hanno ratificata), che resta di fatto uno strumento ancora piuttosto debole e dallo scarso effetto trainante. La ratifica dell’Italia è stata parziale, ossia con una esplicita riserva proprio sul capitolo C, nel quale è contenuto l’art.6 che impegna gli Stati “a concedere il diritto di voto e di eleggibilità ad ogni residente straniero…”. A LIVELLO COMUNITARIO… A livello comunitario, poi, non esistono specifici dispositivi normativi sull’estensione del suffragio ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea. Le norme sulla cittadinanza europea, che prevedono che i cittadini residenti in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza possano esercitarvi il diritto di voto per le elezioni locali ed europee (art.19 Trattato costituzionale europeo e art. 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), si riferiscono infatti esclusivamente ai cittadini europei. Tuttavia, si riscontra una nutrita serie di atti che, seppur non giuridicamente vincolanti, hanno una rilevanza non trascurabile. Tra questi, oltre a diversi pareri del Comitato economico e sociale, spiccano risoluzioni del Parlamento europeo e comunicazioni della Commissione, tutti favorevoli ad un’estensione del suffragio agli stranieri lungo-residenti di Paesi Terzi. La Commissione affronta la questione dei diritti politici degli immigrati a livello locale anche nella Prima Relazione annuale su migrazione e integrazione del luglio 2004, ribadendone la priorità nel percorso di inclusione dello straniero. In particolare, nella Relazione si sottolineano i progressi compiuti a tal proposito da alcuni Stati membri, quali Belgio e Lussemburgo, che hanno recentemente adottato una nuova legislazione. Priorità tuttavia non ribadita tra le misure in favore dell’integrazione elencate dal Programma dell’Aja 2005-2010 in materia di immigrazione, approvato dal Consiglio europeo dello scorso novembre 2004. Neanche il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, infine, opera dei cambiamenti a tal riguardo. L’art. 267 infatti, pur prevedendo generiche misure tese a incentivare l’integrazione degli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio europeo, esclude “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. NEI SINGOLI PAESI: 19 SU 28. All’interno di un contesto comunitario globalmente debole, in cui la materia della partecipazione politica, e più in generale delle politiche di integrazione degli immigrati stranieri, permane di dominio essenzialmente nazionale, i Paesi europei hanno disciplinato o stanno disciplinando l’accesso al diritto di voto per proprio conto. Su 28 Stati, considerando i 25 membri dell’Unione europea più Norvegia, Islanda e Svizzera, ben 19 Paesi prevedono forme di partecipazione degli stranieri alla vita politica a livello locale. Naturalmente, si tratta di un dato che non dà conto delle diversità evidenti che sussistono tra le legislazioni dei diversi Paesi. Tra queste, il numero di anni di residenza necessari per l’esercizio del suffragio, la definizione del livello cui poter esercitare i propri diritti elettorali, differenziazioni tra diritto di voto attivo e passivo e differenziazioni in ordine alla nazionalità degli immigrati compresi nella legislazione di volta in volta in vigore. IN ALCUNI PAESI EUROPEI. Belgio, Danimarca, Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Norvegia prevedono già il voto agli immigrati seppur con diversi criteri. Ad esempio alcuni riconoscono tutte le nazionalità mentre altri solo quelle europee o di antica presenza. Anche la residenza minima necessaria per il voto oscilla da un minimo di due anni ad un massimo di dieci.