VENETO
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza: la situazione in Regione
Una legge che istituisce la figura del Garante dei minori definito dal testo “pubblico tutore” – esiste nel Veneto dal 1988 (legge regionale n. 42 del 9 agosto 1988). La sua piena applicazione è però cosa recente: solo da pochi anni, infatti, il pubblico tutore è una figura pienamente riconosciuta da istituzioni e operatori del territorio, pubblici e privati, principalmente per l’attività di formazione. Attualmente il ruolo è rivestito da Lucio Strumendo, il cui ufficio si trova a Mestre. In collaborazione con il Laboratorio veneto sulla comunicazione dell’infanzia e dei minori e l’Ordine dei giornalisti, ha attivato il sito www.informaminori.it.Per la formazione. Che il pubblico tutore – o garante dei minori sia divenuta una figura di primo piano nel Veneto lo confermano gli operatori del settore. “Ritengo sarebbe meglio definirlo un garante spiega don Giuseppe Gobbo, coordinatore del Gruppo minori del Cnca del Veneto e fondatore della comunità ‘Primavera nuova’ di Calvene, in provincia di Vicenza perché rappresenta un’importante garanzia per la salute psichica e fisica dei minori. In teoria, di tutti i minori, anche se in realtà si occupa per lo più di quelli allontanati dal nucleo familiare a seguito di un provvedimento”.Il principale rapporto degli operatori con il tutore è, però, nel campo della formazione: “E’ una delle priorità che l’Ufficio si è data: formare chi è impegnato nel settore, sia esso una figura pubblica, come un’assistente sociale, o un operatore privato. C’è anche un’importante attività di sensibilizzazione nella scuola, nello sport e anche con il mondo della comunicazione”. Il tutore, però, spesso interviene anche per garantire l’attuazione dei diritti dei minori: promuove istruttorie e convoca le parti, si fa intermediario. “Questo è importante, è una garanzia per questi ragazzi per i quali, spesso, non si spende nessuno”. Quali indicazioni di lavoro darebbe, don Gobbo, alle istituzioni? “Ci stanno a cuore due questioni: ridurre i tempi in cui i minori stanno fuori casa, e intervenire sulle famiglie, perché non ha senso tutelare il minore e lasciare la famiglia a se stessa! Se si modificano le condizioni familiari, il minore può ritornarvi prima: le due cose sono collegate”.Le buone prassi. Simile, in tema di pubblico tutore dei minori, è il pensiero di Paolo Berti, psicologo e referente dell’area minori del Villaggio S. Antonio, che in passato era un orfanotrofio ma ora è sede di un centro diurno per pre-adolescenti e adolescenti, inviati dalle famiglie e dai servizi sociali, e di due comunità residenziali. Il Villaggio promuove e sostiene inoltre una rete di famiglie affidatarie. “Il pubblico tutore lavora soprattutto sulle buone prassi e indica le linee guida: la sua presenza è sempre una garanzia che i processi in atto rispondano ai diritti dei minori. Ma ritengo importante anche l’avvio dei percorsi di formazione delle figure dei ‘tutori’, ovvero i singoli cittadini incaricati della tutela dei ragazzi, che prima era svolta per lo più dai sindaci”.Quanto agli interventi di “mediazione”? “E’ un caso più raro, ma anche a noi è capitato di doverci rivolgere al pubblico tutore per fare rispettare alcuni diritti. Recente è il caso di una scuola che non voleva accettare un ragazzo: a seguito dell’intervento del tutore, il minore è stato accolto. E’ fondamentale poter lavorare in questo modo, senza dover ricorrere, ad esempio, all’avvocatura privata”. Si potrebbe fare di più? “Forse, ma è un campo nuovo, inesplorato, che grazie anche all’attuale pubblico tutore sta assumendo solo ora la sua fisionomia”.SCHEDAAl 31 dicembre 2004, i minori che vivevano al di fuori della propria famiglia nel Veneto erano 2.506. I minori stranieri sono un terzo dei minori affidati (31 %). In Regione negli ultimi anni si è sviluppato molto l’affido familiare: ben 1060 erano i minori affidati, per via giudiziale o consensuale, ad altre famiglie. Gli altri 1446 ragazzi erano invece ospiti di una delle 273 strutture residenziali, per la quasi totalità piccole comunità o case famiglia, mentre sono praticamente scomparsi gli istituti.Il pubblico tutore è nominato dal Consiglio regionale e gode di piena indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, che sono in sintesi le seguenti: reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e dare loro consulenza; vigilare “sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia”; promuovere, in collaborazione con gli enti locali, iniziative “per la prevenzione e il trattamento dell’abuso e del disadattamento” e “per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei minori”. Il pubblico minore può anche segnalare, a chi di competenza, situazioni che richiedono interventi immediati o fattori di rischio o danno con cui i minori sono a contatto. Infine, può essere richiesto di esprimere pareri su atti e normative regionali.a cura di Emanuele Cenghiaro(10 novembre 2006)