TV SENZA FRONTIERE

In bianco e nero

Alcuni diritti fondamentali ma nessuna tutela delle convinzioni religiose

Il 13 dicembre il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la Proposta della Commissione di modifica della direttiva “Televisioni senza frontiere – Tvsf” del Parlamento e del Consiglio n. 89/552/Cee, e aggiornata dalla direttiva n. 97/36/Ce. Una revisione della direttiva risultava ormai necessaria per gli sviluppi della comunicazione digitale che hanno moltiplicato i canali televisivi e reso possibili nuovi servizi di media simili alla televisione per le connessioni ad Internet veloce a larga banda e le comunicazioni senza fili di terza generazione. IL PRINCIPIO DEL PAESE D’ORIGINE. I servizi di media audiovisivi sono nel contempo beni culturali ed economici. Tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella comunità devono rispettare le normative che lo Stato membro d’origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio. Gli Stati membri devono assicurarne la libertà di ricezione e non ostacolarne la ritrasmissione sul proprio territorio. Questo principio può essere derogato solo eccezionalmente, come nel caso di violazione della tutela dei minori. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre sistemi di coregolamentazione e autoregolamentazione. Viene ribadito che il pluralismo dell’informazione è un principio fondamentale. Gli Stati membri dovranno impedire posizioni dominanti. PUBBLICITÀ: PIÙ LIBERALIZZAZIONE. Le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili. Il tetto orario del 20% dedicato agli spot non si applica alle telepromozioni, televendite, programmi sponsorizzati nonché, ove applicabile, inserimenti di prodotti. La pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti solo “tra” i programmi ma, a determinate condizioni, possono anche essere inseriti “nel corso” di un programma “in modo tale che non ne siano pregiudicati l’integrità – tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso”. È stato diminuito a 30′ (da 45′) l’intervallo minimo tra un break pubblicitario e l’altro nella trasmissione di film realizzati per la televisione, di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari. Le comunicazioni commerciali audiovisive non devono violare una serie di diritti, con l’eccezione delle convinzioni religiose. Dal testo originario proposto dalla Commissione, è stato tolto il divieto di “offendere le convinzioni religiose o politiche”, che il Parlamento rende così legittime nella sua proposta di modifica alla direttiva. RIBADITA LA TUTELA DEI MINORI. Gli Stati membri dovranno adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione “non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni”, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Dovranno altresì assicurare che non sia trasmessa in alcun caso della pedopornografia, “pena sanzioni di tipo amministrativo e penale”. Si invitano la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le parti interessate dell’industria dei media e promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio di contenuti. Si ribadisce la necessità di un’educazione ai media come pure di controlli sui programmi che contengono violenza gratuita e pornografia, verificando la fattibilità tecnica e giuridica di una segnaletica armonizzata dei contenuti. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero promuovere programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione. RELIGIONE: LA PAROLA SCOMPARSA. È certamente positivo che la tutela dei minori e della dignità umana esca rafforzata rispetto al testo iniziale proposto dalla Commissione che avrebbe portato a un ridimensionamento di questi principi attraverso abrogazioni e modifiche del testo della direttiva vigente. Desta preoccupazione la maggiore liberalizzazione e flessibilità delle comunicazioni commerciali che renderanno più invasiva la pubblicità. Anche i programmi religiosi, con eccezione delle celebrazioni religiose, potranno essere interrotti da pubblicità. È grave la pressoché totale scomparsa della parola religione nel testo, in particolare l’approvazione di un emendamento in base al quale è caduto il divieto per le comunicazioni commerciali di offendere convinzioni religiose, divieto ribadito invece per offese alla razza, l’orientamento sessuale o anche la protezione dell’ambiente. Per queste ragioni sarà indispensabile che il Consiglio Ue, che dovrà ora vagliare il testo approvato dal Parlamento, riconfermi il divieto per le comunicazioni commerciali di offendere le convinzioni religiose, come espresso il 15 novembre nell’orientamento generale sulla direttiva”.