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Trattato di Maastricht (1992) e il diritto al voto e di eleggibilità (DDVE)
“E’ istituita una cittadinanza dell’Unione. E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” (art. 17-1) “Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato” (art. 19-1). “Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato” (art. 19-2). BELGIO Cittadini dell’UE : DDVE Esclusi dalla carica di borgomastro. Cittadini di stati terzi : dopo cinque anni di residenza (2004), diritto di voto e non eleggibilità, partecipazione ai referendum consultivi. REPUBBLICA CECA Cittadini dell’UE : DDVE dopo l’attuazione della legge del 19 febbraio 2003. Cittadini di stati terzi : a condizione di reciprocità (2001), accordo sottoscritto con ogni stato. Convenzione 144 sottoscritta, ma non ratificata. DANIMARCA Cittadini dell’UE : DDVE, incluse elezioni locali. Cittadini di stati terzi : diritto di voto e eleggibilità alle elezioni municipali e locali, dopo tre mesi di residenza (1981). Nessun periodo minimo di residenza per i cittadini dei paesi nordici, tra cui Islanda e Norvegia. Convenzione 144 sottoscritta e ratificata. GERMANIA Cittadini dell’UE : DDVE, incluse elezioni locali, ad esclusione dei Länder. Partecipazione ai referenedum locali e alle petizioni. Cittadini di stati terzi : né diritto di voto né eleggibilità. GRECIA Cittadini dell’UE : DDVE. Esclusi dalla carica di sindaco e altre cariche esecutive. Cittadini di stati terzi : né diritto di voto né eleggibilità. SPAGNA Cittadini dell’UE : DDVE, senza obbligo di residenza minima. Cittadini di stati terzi : diritto di voto e eleggibilità a condizione di reciprocità (1985), valida solo per i cittadini norvegesi dopo 3 anni di residenza. Trattati sottoscritti con Argentina (1988), Cile (1990), Uruguay (1992), mai attuati. ESTONIA Cittadini dell’UE : DDVE. Cittadini di stati terzi : dopo cinque anni di residenza, diritto di voto (1993) e non eleggibilità. FRANCIA Cittadini dell’UE : DDVE, ad eccezione della carica di sindaco, di vice sindaco e delegato del sindaco. Non partecipazione all’elezione dei senatori. Partecipazione ai referendum locali consultivi. Cittadini di stati terzi : né diritto di voto né eleggibilità, né partecipazione ai referendum locali. IRLANDA Cittadini dell’UE : DDVE, incluse elezioni locali. Esclusi dalla carica di sindaco e altre cariche esecutive. Cittadini di stati terzi : diritto di voto (1963), eleggibilità (1974) a livello locale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. I cittadini britannici possono votare alle legislative (1985), non eleggibili. Diritto di voto alle legislative, a condizione di reciprocità. ITALIA Cittadini dell’UE : DDVE, esclusi dalla carica di sindaco e altre cariche esecutive. Cittadini di stati terzi : né diritto di voto né eleggibilità. CIPRO Cittadini dell’UE : DDVE. Cittadini di stati terzi : né diritto di voto, né eleggibilità. LETTONIA Cittadini dell’UE : DDVE. Cittadini di stati terzi: né diritto di voto, né eleggibilità. LITUANIA Cittadini dell’UE : DDVE. Cittadini di stati terzi : diritto di voto e eleggibilità (2002) a livello locale per stranieri aventi residenza permanente (5 anni per il rilascio del permesso di residenza permanente). LUSSEMBURGO Cittadini dell’UE : DDVE dopo cinque anni di residenza, diritto di voto e eleggibilità alle elezioni europee (1994) e comunali (2003). Esclusi dalle cariche di sindaco e assessore. Cittadini di stati terzi : dopo 5 anni di residenza, diritto di voto e non eleggibilità alle elezioni comunali (2003). UNGHERIA Cittadini dell’UE : DDVE. Esclusi dalla carica di sindaco. Cittadini di stati terzi : diritto di voto a livello locale (comune, distretto, regione), non eleggibilità. MALTA Cittadini dell’UE : DDVE. Cittadini di stati terzi : né diritto di voto, né eleggibilità. PAESI BASSI Cittadini dell’UE : DDVE, iscrizione automatica dei residenti. Cittadini di stati terzi : iscrizione automatica, dopo 5 anni di residenza, diritto di voto e eleggibilità ai consigli comunali (1985). Partecipazione ai referendum locali consultivi. AUSTRIA Cittadini dell’UE : DDVE. Esclusi dalla carica di sindaco e altre cariche esecutive. Cittadini di stati terzi : né diritto di voto, né eleggibilità. POLONIA Cittadini dell’UE : DDVE. Cittadini di stati terzi : né diritto di voto, né eleggibilità. PORTOGALLO Cittadini dell’UE : DDVE. Obbligo di registrazione. Cittadini di stati terzi : diritto di voto e eleggibilità a livello parrocchiale e comunale, a condizione di reciprocità. – Stati lusofoni : 2 anni di residenza per il diritto di voto, 4 per l’eleggibilità (Brasile e Capo Verde). – Stranieri di altri paesi : 3 anni di residenza per il diritto di voto. SLOVENIA Cittadini dell’UE : DDVE. I candidati alle elezioni europee devono dichiarare di non presentarsi alle elezioni europee in altri paesi. Cittadini di stati terzi : diritto di voto e eleggibilità (2002). SLOVACCHIA Cittadini dell’UE : DDVE. Cittadini di stati terzi : diritto di voto e eleggibilità (2002). FINLANDIA Cittadini dell’UE : DDVE. Senza periodo minimo di residenza per i cittadini dei paesi nordici e dell’UE. Cittadini di stati terzi : diritto di voto e eleggibilità dopo 2 anni di presenza (1996). Unico paese ad avere sottoscritto la Convenzione 144 senza riserve. SVEZIA Cittadini dell’UE : DDVE e locali (distretto, comune, provincia, regione), inclusi i cittadini islandesi e norvegesi. Cittadini di stati terzi : diritto di voto e eleggibilità ai consigli comunali e di contea (1975) dopo 3 anni di residenza. Nessun periodo minimo di residenza per i cittadini dei paesi del nord. REGNO UNITO Cittadini dell’UE : Diritto di voto e eleggibilità alle elezioni locali e ai parlamenti del Galles, della Scozia e dell’Irlanda del Nord alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. Cittadini di stati terzi : i cittadini degli Stati del Commonwealth*** (52 paesi, vedi box sotto) e dell’Irlanda (1983) hanno diritto di voto e eleggibilità a livello locale, regionale, europeo e nazionale. Paesi membri del Commonwealth al 1° dicembre 2005 EUROPA : Regno Unito, Cipro, Malta AFRICA : Rep. Sudafricana, Botswana, Camerun, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Nigeria, Uganda, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, Zambia. AMERICA : Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Guyana, Giamaica, S. Cristopher e Nevis, S. Lucia, S. Vincenzo e Grenadine, Trinidad e Tobago. ASIA : Bangladesh, Brunei, India, Malaysia, Maldive, Pakistan, Singapore, Sri Lanka. OCEANIA : Australia, Figi, Kiribati, Nauru, Nuova Zelanda, Nuova Guinea-Papuasia, Salomone, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.