La Corte di Giustizia delle Comunità europea si è pronunciata il 25 gennaio sul controverso procedimento promosso da 836 salariati di un’azienda britannica, il cui fallimento nel 2003 ha comportato l’insolvibilità in relazione al regime pensionistico applicabile agli ex dipendenti. La liquidazione del patrimonio societario ha creato una situazione per la quale buona parte del personale non potrà contare sull’integralità della pensione (calcolata sull’ultima busta paga e finanziata dall’azienda); per due aventi diritto – che hanno fatto causa al Governo del Regno Unito contro la norma vigente che sostanzialmente consente tali penalizzazioni – è stata addirittura comunicata una pensione ridotta di oltre la metà. Con la sua sentenza, la Corte Ue ha ritenuto che la legislazione comunitaria non impone agli Stati membri l’obbligo di finanziare direttamente i fondi pensione, escludendo altresì l’obbligo di garanzia integrale in capo al settore pubblico. Ciononostante, i giudici di Lussemburgo hanno sottolineato la necessità sociale di aumentare il livello di protezione dei diritti dei lavoratori per quanto concerne la garanzia del diritto alla pensione, ad esempio attraverso “l’obbligo di assicurazione in capo al datore di lavoro” o “l’istituzione di un organo di garanzia”.