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Il futuro oltre una sentenza

Germania e Ue: la Corte costituzionale su Trattato di Lisbona e sovranità nazionale

Un ulteriore ostacolo lungo il difficile e laborioso percorso verso l’entrata in vigore del Trattato di riforma di Lisbona è stato rimosso in Germania. La Corte costituzionale federale, chiamata a decidere su alcune istanze che affermavano l’incostituzionalità del Trattato, ha infatti deliberato l’infondatezza di tali istanze con la sentenza del 30 giugno, poiché nonostante tutte le modifiche previste dal Trattato, resta il carattere dell’Unione europea quale “associazione di Stati”, la cui esistenza e il cui sviluppo è fondato nella disposizione degli Stati membri. In tal modo non viene superata la soglia della formazione di uno Stato federale europeo che implica la rinuncia alla sovranità nazionale. La Germania, come ogni altro Pese europeo, resta uno Stato sovrano e conserva la responsabilità per i principali compiti derivanti dalla sua sovranità. In questa sentenza c’è al contempo un messaggio politico con cui la Corte costituzionale tedesca costruisce ostacoli considerevoli per lo sviluppo futuro della politica di unione: afferma infatti che la legge fondamentale tedesca non autorizza l’ingresso in uno Stato federale europeo, poiché in tal modo si rinuncerebbe alla sovranità della Germania e con essa al diritto all’autodeterminazione del popolo tedesco. La Corte ha lasciato passare il Trattato di Lisbona, però ha fatto intendere che fino a qui si arriva ma non si deve andare oltre.Ciò è strano e preoccupante. Perché non è scritto da nessuna parte che in base alla legge fondamentale l’ingresso della Repubblica federale in uno Stato federale (europeo) debba essere vietato con il corrispondente trasferimento di sovranità. Nella Costituzione tedesca non è presente alcun fondamento di questo principio. Come presupposto per qualsiasi sviluppo, la Costituzione tedesca richiede soltanto che l’Ue “sia fedele a principi democratici, dello stato di diritto, sociali e federativi, nonché al principio della sussidiarietà e che conceda una tutela costituzionale sostanzialmente comparabile rispetto a questa Carta costituzionale” (art. 23). Ciò fa pensare più ad uno Stato federale, piuttosto che a un’associazione di Stati, tanto più che nel preambolo si afferma che la Germania deve essere un “membro paritetico in un’Europa unita”.Non si vede neanche perché – come ritiene invece la Corte tedesca – in un’evoluzione federalista dell’Unione europea, la Germania debba perdere la propria “caratteristica di costituzionalità sovrana”, la propria “identità costituzionale” e la propria “capacità di organizzazione politica e sociale autonoma delle condizioni di vita”.Dall’esame della situazione e dello stato dei Länder tedeschi si evince che gli Stati membri di uno Stato federale possono conservare tali attributi sia nel principio che nella pratica. è proprio questo il fascino dell’ordinamento federalistico: il fatto che ogni livello di sovranità e di responsabilità dispone di propria dignità e libertà organizzativa. Sovranità come libertà significa oggi soprattutto che lo Stato, i suoi organi e i suoi cittadini devono avere la certezza di poter contare sui partner che partecipano al processo politico. Integrazione, sussidiarietà e interdipendenza sono oggi determinanti per un’azione sovrana, consapevole, libera degli Stati sia per il livello politico per cui sono responsabili, sia per i contesti internazionali o transnazionali in cui sono corresponsabili. è da auspicare che i giudici costituzionali tedeschi rivedano la propria posizione.Sarebbe assurdo se il movimento di unificazione europea che fonda e assicura la pace, la libertà e il benessere degli europei, venisse bloccato in futuro da altre simili sentenze.