MATRIMONIO E LEGGE

Un punto chiaro e fermo

Giuseppe Dalla Torre sulla pronuncia della Consulta

Una pronuncia “molto importante” che “sembrerebbe sbaragliare la tesi del diritto al matrimonio a prescindere dall’identità di genere”. Così Giuseppe Dalla Torre, costituzionalista e rettore della Lumsa (Libera Università Maria Ss. Assunta), commentando a caldo, il 14 aprile al SIR, la sentenza con cui la Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi sui matrimoni gay presentati dal tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento per chiedere l’illegittimità di una serie di articoli del Codice civile che impediscono le nozze tra persone dello stesso sesso. ”La Corte costituzionale – spiega una nota della Consulta – decidendo sulle questioni poste con ordinanze del Tribunale di Venezia e della Corte d’appello di Trento, in relazione alle unioni omosessuali, ha dichiarato inammissibili le questioni stesse in riferimento agli artt. 2 (diritti inviolabili dell’uomo) e 117, I comma (ordinamento comunitario e obblighi internazionali) della Costituzione, e infondate in relazione agli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 29 (diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio) della Costituzione”. Il Tribunale di Venezia e la Corte di Appello di Trento erano stati chiamati a dirimere le vicende di tre coppie gay alle quali l’ufficiale giudiziario aveva impedito di procedere alle pubblicazioni di matrimonio.

Riaffermato il principio costituzionale sulla famiglia. “Fermo restando che bisognerà ovviamente leggere le motivazioni della sentenza – afferma Dalla Torre -, mi sembra molto importante la dichiarazione della Corte di infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità della normativa vigente rispetto agli artt. 3 e 29 della Costituzione”. “Posto che per la Costituzione italiana la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio – spiega il giurista -, la definizione ‘società naturale’ implica che lo Stato non ne può modificare la struttura fondamentale che è nella natura stessa dell’uomo”. Per quanto riguarda il matrimonio, “che si distingue dalle altre formazioni sociali per la diversità di sesso dei contraenti – e questo è un dato culturale e antropologico che non può essere smentito – è evidente che non si può invocare il principio di uguaglianza per difendere gli omosessuali da una presunta ma inesistente discriminazione”. Chiunque – chiarisce il giurista – “ha libero accesso al matrimonio, fermo restando, tuttavia, che esso è un rapporto fra un uomo e una donna. Non si tratta dunque di escludere i gay dal matrimonio, ma di riaffermare che la diversità di genere è un prerequisito per poter accedere a questo istituto, un prerequisito radicato nella natura dell’uomo e che ha una ragione fondamentale, anche se non ne è l’unica, nella funzione procreativa tipica del matrimonio stesso”.

No a “pensare i desideri in termini di diritti”. Questi “tentativi di forzature giuridiche” dimostrano, secondo Dalla Torre, “la tendenza molto forte nel sentire contemporaneo a pensare i desideri in termini di diritti, ma è evidente che questo significa concepire la realtà come una pluralità di individui-isole l’uno rispetto all’altro, in cui ognuno cerca soltanto di affermare se stesso, e non come una realtà di individui inseriti in una pluralità di relazioni e formazioni sociali, al cui interno la dimensione del diritto individuale è dimensionata e modellata rispetto al diritto degli altri”. La regolamentazione dei matrimoni gay compete allora alla discrezionalità del legislatore? “Non spetta a nessuno – è la risposta di Dalla Torre -: stando alla nostra Costituzione il legislatore non può legittimare una modifica dell’istituto del matrimonio. Questo è il punto forte. Il legislatore può eventualmente stabilire modalità per regolare relazioni che non sono di tipo matrimoniale ma di altro genere – tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso -, che nulla hanno comunque a vedere con la famiglia e non riguardano l’unione in quanto tale, e dunque escludono la prefigurazione di una sorta di parafamiglia”. In questo caso, conclude il rettore della Lumsa, “il legislatore può pensare, entro certi limiti, a forme di tutela dei diritti del singolo individuo che si trova in un determinato contesto di fatto”.

Il bene della società. Soddisfazione per la pronuncia della Consulta è stata espressa anche da Francesco Belletti, presidente del Forum delle associazioni familiari, che afferma: “La Corte costituzionale ha scelto il bene della società”. “Non possiamo non sottolineare – prosegue Belletti – che sulla questione fondamentale posta dai ricorsi sembra pienamente confermato il principio costituzionale di ‘famiglia come società naturale fondata sul matrimonio’. E di questo dovrà tener conto il legislatore qualora decida di mettere mano alla materia: quale che sia il nome, Pacs, Dico o Didore, la Costituzione non permette alcuna equiparazione alla famiglia delle unioni di fatto, omo o eterosessuali che siano”. “Era questo che chiedeva il Family Day ed è questo che ribadiamo oggi”, conclude il presidente del Forum. “Si tratta di riaffermare che è interesse prioritario della società puntare sulla famiglia stabile, riconosciuta e riconoscibile”.