Fecondazione eterologa

Non cambiano le ragioni del no

Legge 40: il ricorso di un giudice alla Corte costituzionale

A seguito della decisione di un giudice del Tribunale di Firenze di ricorrere alla Corte costituzionale sulla norma della legge relativa alla fecondazione artificiale (Legge 40) con la quale si vieta alle coppie sterili di accedere alla fecondazione eterologa, è doveroso fare alcuni richiami.
L’intervento intende sopperire alla mancata produzione di gameti fertili da parte di uno dei coniugi, più frequentemente l’uomo. Ora, le tecniche di fecondazione artificiale non costituiscono – come comunemente si dice – una terapia del coniuge, in quanto non viene attuata nessuna modificazione migliorativa della sua sterilità.
Sotto il profilo etico non ci sono dubbi circa la gravità morale della fecondazione eterologa, che prevede il ricorso a terzi estranei alla coppia per la donazione di spermatozoi o ovociti. Questa tecnica va direttamente contro l’unità della coppia nella sua complessità spirituale e fisica.
È evidente la ripercussione sull’unità familiare. Appare chiaro che quando si realizza la donazione del seme o dell’ovulo o di entrambi, si stabilisce una differenziazione tra la figura dei genitori e quella dei coniugi: essere genitori non equivarrebbe più all’essere coniugi. Ne aveva già parlato a fine anni Ottanta la Congregazione per la dottrina della fede nell’Istruzione "Donum vitae". La fecondazione artificiale eterologa è contraria all’unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori a diventare padre e madre solo l’uno attraverso l’altro.
Il rispetto dell’unità del matrimonio e della fedeltà coniugale, ancora, esige che il figlio sia concepito nel matrimonio; il legame esistente tra i coniugi attribuisce agli sposi, in maniera oggettiva e inalienabile, il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro. "Il ricorso ai gameti di una terza persona, per avere a disposizione lo sperma o l’ovulo, costituisce una violazione dell’impegno reciproco degli sposi e una mancanza grave nei confronti di quella proprietà essenziale del matrimonio, che è la sua unità" (Donum vitae II, 2#.
Si pensi ancora all’identità del concepito. Il nascituro ha un’identità biologica che non coincide con quella sociale e questo determinerà una difficoltà di rapporto con i genitori, uno dei quali o entrambi sarà estraneo, rimanendo ignoto il donatore. “La fecondazione artificiale eterologa lede i diritti del figlio, lo priva della relazione filiale con le sue origini parentali e può ostacolare la maturazione della sua identità personale” #Donum vitae, II, 1).
Inoltre si potrebbe aprire la porta a scelte eugenetiche. Che cosa vieta di non ricorrere alla fecondazione assistita eterologa nella ricerca del seme di un donatore con determinate caratteristiche fisiche o intellettuali?
In conclusione, queste ragioni conducono a un giudizio morale negativo sulla fecondazione artificiale eterologa, giudizio assunto responsabilmente in Italia dalla Legge 40/04. È moralmente illecita la fecondazione di una donna con lo sperma di un donatore diverso da suo marito e la fecondazione con lo sperma del marito di un ovulo che non proviene dalla sua sposa. Questa valutazione non si fonda su dati di natura culturale, cioè, legati alla sensibilità del momento. Si fonda invece sulla ragione e sulla legge naturale la quale contiene in modo fermo il buon progetto sull’uomo, a partire dal suo concepimento.
In questo ambito come in tutta la riflessione bioetica diventa cruciale la risposta alla domanda se l’uomo si sia prodotto da se stesso o se egli dipenda da Dio, fin dalle fasi iniziali del suo sviluppo. Le conoscenze scientifiche e le possibilità tecniche in questo campo sembrano talmente avanzate da imporre, ormai, la scelta tra due razionalità: quella della ragione aperta alla trascendenza o quella della ragione chiusa nell’immanenza. Quest’ultima si verifica quando tutto l’agire tecnico è guidato dal principio dell’autonomia assoluta del soggetto adulto, che decide chi e come far nascere. Qui si attua lo scontro tra i diritti del più forte e i diritti del più debole. Anche attraverso la Legge 40 il nostro Paese ha mostrato la convinzione che i diritti del più debole non sono affatto diritti deboli.

Marco Doldi