VENETO
Il Garante dei diritti della persona
Dal 1988 esiste nel Veneto la figura del difensore civico regionale, poi adottata anche da molti Comuni e Province. Una figura cui oggi sono inoltrate circa 9 mila pratiche annue. Nello stesso 1988 una legge istituì anche il Pubblico tutore dei minori. Nel 2010, anno in cui la Finanziaria nazionale prevede la sparizione del difensore civico dalle amministrazioni comunali, in Veneto sono state presentate due proposte di legge (n.86 e n.96) che tendono a potenziare questo istituto a livello di Regione, introducendo la figura del Garante regionale dei diritti della persona, che riunirebbe in sé le due figure in una sola, aggiungendo una terza funzione, quella di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (prevista anche da una terza proposta di legge, la n.15). Le due bozze legislative sono simili e delineano il Garante dei diritti della persona come colui che ha per fine il concorrere alla “promozione, protezione e attuazione dei diritti della persona singola o associata e degli interessi legittimi, collettivi o diffusi”. Ha ufficio presso il Consiglio regionale e tra i requisiti deve avere notorie moralità e indipendenza, laurea nel campo giuridico-amministrativo, competenza nelle materie di cui si dovrà occupare e avere compiuto il 65° anno di età. Dura in carica 6 anni e non è rieleggibile.Per i diritti della persona. Il Garante può formulare, anche di propria iniziativa, pareri su progetti di legge regionali o atti su materie di competenza, promuove iniziative in tema dei diritti fondamentali della persona, esercita azioni di mediazione in relazione a procedimenti di servizi pubblici in ambito regionale (esclusa la materia del pubblico impiego). Può avere accesso agli atti di ogni ente locale o altri soggetti pubblici senza il limite del segreto d’ufficio, può convocare i responsabili degli uffici competenti in merito alla questione di cui è stato investito, può visitare le strutture in cui si trovino le persone a tutela delle quali interviene. Nel caso ravvisi aspetti di “cattiva amministrazione”, esercita le competenze di mediazione e ne riferisce all’ente interessato perché prenda i provvedimenti del caso. Titoli appositi dei progetti di legge sono dedicati ai tre particolari ambiti di azione: novità è la garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari ma anche penali per minori, nei centri per stranieri, nelle strutture sanitarie per chi è sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio.Giudizio positivo. “Sono rimasta molto favorevolmente colpita dal fatto che finalmente si voglia mettere ordine all’istituto del difensore civico”, afferma Bianca Maria Fiorillo, difensore civico della Provincia di Venezia, secondo la quale l’eliminazione di questa figura in sede di legge finanziaria stride con il concetto di autonomia. “Noto con favore anche che le due proposte di legge sono molto simili e che concordano sul termine di ‘garante’, visto che quello di difensore tendeva a creare confusione, facendolo scambiare per un avvocato. Invece il suo compito è la mediazione, per evitare ricorsi al Tar o ai tribunali: in questo senso, la presenza di questa figura si traduce in un risparmio per la pubblica amministrazione”. “Quanto alle caratteristiche che dovrà avere il futuro garante, sono d’accordo con la proposta che propone una remunerazione non troppo elevata e un’età che garantisca esperienza, ovvero non un giovane laureato. Più che la laurea in giurisprudenza, io proporrei come requisito una formazione in materia di diritti umani”.Un investimento. “In alcuni Paesi europei, come la Grecia, esistono già esempi di istituzioni che raggruppino le competenze di garanzia dei diritti della persona, anche per la prevenzione dei maltrattamenti e il carcere. Anche in Italia si potrebbe farlo, ma è necessario decidere di investire in un vero ufficio, con uno staff adeguato alle competenze. Invece, il timore è che si pensi all’accentramento delle tre figure in una sola pensando a un possibile risparmio, e non invece a un investimento”. La pensa così Paolo De Stefani, docente di giurisprudenza internazionale dei diritti umani e difesa civica all’Università di Padova, del cui Centro diritti umani è collaboratore. Secondo De Stefani, è positivo pensare a una persona che si faccia carico di tutte queste diverse esigenze di garanzia, perché proprio l’ampiezza delle competenze realizzerebbe un’ulteriore garanzia di indipendenza. Ma perché sia efficace serve un ufficio con professionalità all’altezza. “Una proposta potrebbe essere un Garante e due vice, ognuno dei tre con competenze specifiche in uno dei settori”. Stefani fa rilevare come “la funzione del garante sia di collegamento, non si sostituisce ai servizi ma li raccorda e stimola”. Rispetto alle persone con privazione della libertà personale e ai minori, Stefani vede l’azione del Garante però come un’iniziativa più attiva, mentre il “difensore civico” è una presenza più “reattiva”, ovvero di attesa dei cittadini. “Il Pubblico tutore dei minori – spiega Stefani – ad esempio si è trovato spesso a svolgere azioni di supplenza alle carenze dei servizi pubblici”.a cura di Emanuele Cenghiaro(17 dicembre 2010)