DIRITTI FONDAMENTALI
Rapporto dell’Agenzia Ue di Vienna sulla presenza dei minori nei procedimenti penali. Problemi e “buone pratiche” nei Paesi europei
Sono 74mila i “minori vittime di reati” e 495mila sono stati “coinvolti nel divorzio dei genitori”, e perciò coinvolti in procedimenti giudiziari civili o penali. Si tratta di dati risalenti al 2010 (gli unici finora disponibili in questo ambito) riguardo 11 Stati membri dell’Ue: Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Romania e Spagna. Per comprendere se i diritti di questi e molti altri bambini e ragazzi sono tutelati durante i procedimenti, l’agenzia dell’Ue per i diritti fondamentali (Fra) ha appena pubblicato il documento “Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di professionisti”, nato da un’inchiesta condotta tra 570 persone del settore, fra cui giudici, procuratori, avvocati, personale dei tribunali, psicologi, assistenti sociali e funzionari di polizia. Il tema del trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari compare sia nella Convenzione sui diritti del fanciullo dell’Onu, ratificata da tutti i paesi Ue, sia nelle “Linee guida per una giustizia a misura di minore” del Consiglio d’Europa che, alla luce del principio dell’interesse superiore del minore, identifica per i minori coinvolti nei processi il diritto a “essere ascoltati, essere informati, essere protetti e il diritto di non discriminazione”. Ora la nuova pubblicazione della Fra (European Union Agency for Fundamental Rights, con sede a Vienna) fa il punto sui progressi e le lacune degli Stati membri in questo ambito, mettendo a disposizione importanti “best practices”.
Diritto di essere ascoltato. Le audizioni nei procedimenti civili e penali sono un’esperienza traumatica per i minori. Tuttavia, se esiste collaborazione tra tutte le figure coinvolte, “se i minori sono ascoltati da professionisti qualificati ed esistono linee guida su come procedere”, “se il numero di audizioni è contenuto, se sono presenti poche persone” l’esito è che l’ansia non prevalga e quindi i minori riescano a “fornire dichiarazioni più valide e meno influenzate”. In Inghilterra, Scozia e Finlandia, ad esempio, esistono “linee guida per l’audizione di minori vittime e testimoni di reati” che prevedono che “funzionari di polizia e assistenti sociali specificamente formati effettuino congiuntamente le audizioni”. Occorre quindi formare i professionisti “sulle tecniche di udienza a misura di minore” e “garantire che una persona di fiducia, indipendente dai genitori del minore, lo assista in tutte le fasi del procedimento giudiziario” per informarlo e prepararlo alle audizioni.
Diritto all’informazione. I minori devono essere informati – sostiene ancora la Fra – sui “loro diritti, le fasi del procedimento, di cosa aspettarsi dalle audizioni e della disponibilità di misure di protezione”, in base all’età e al livello di sviluppo. Così in alcune città francesi esistono “punti di contatto” per i minori, che qui trovano avvocati specializzati che offrono informazioni e assistenza su questioni civili o penali, attraverso incontri gratuiti e riservati, o ancora linee telefoniche e sessioni di sensibilizzazione nelle scuole. Il lavoro ancora da compiere in Europa va nel senso di definire procedure obbligatorie su “luogo, momento, modo in cui i minori debbano essere informati, su cosa dire loro e su chi debba farlo”. Succede a volte che i servizi di sostegno esistenti si concentrino sui reati gravi (tratta o abusi sessuali), o che i minori e i loro genitori spesso non ricevono informazioni sufficienti sui servizi disponibili.
Diritto a essere protetto e alla vita privata. Tra gli attentatori di questo diritto sono ad esempio i media che “non dovrebbero pubblicare informazioni personali riguardanti i minori e le loro famiglie, tra cui nomi e cognomi, foto e indirizzi”; in generale “l’accesso ai dati personali e la loro trasmissione dovrebbero avvenire solo se strettamente necessario e tenendo sempre conto dell’interesse superiore del minore”. Anche in questo caso il predisporre ambienti adeguati è fondamentale, per evitare ad esempio ogni contatto tra il minore e l’imputato non solo durante le udienze, ma anche prima e dopo le stesse.
Non discriminazione. Disabilità, nazionalità ed etnia sembrano essere i tre ambiti in cui più facile è violare il diritto alla non discriminazione. Rispondono a questo rischio gli sforzi compiuti nel Regno Unito di tradurre il materiale esistente a misura di minore in diverse lingue come anche la redazione da parte dei procuratori di linee guida sulle tecniche d’interrogatorio con persone affette da disabilità intellettive.
Formazione e collaborazione. Punto fondamentale per arrivare a garantire la partecipazione effettiva dei minori nei processi civili e penali è comunque la presenza di professionisti formati. Gli operatori legali dovrebbero affinare le proprie competenze su bisogni e diritti dei minori, le tecniche di comunicazione in relazione alle età e circostanze personali. Quelli del settore sociale invece necessitano formazione in materia di legislazione sui minori. Da migliorare è anche la “cooperazione professionale tra discipline diverse, per snellire i procedimenti e agevolare i processi decisionali”, come succede ad esempio in Germania (Münchner Modell) dove, soprattutto in casi di violenza domestica e abusi sessuali, le audizioni di minori siano videoregistrate e la registrazione è messa a disposizione a tutte le parti del procedimento (avvocati, servizi di protezione del minore, consulenti legali).