Sentenza Tribunale Ue
La Chiesa non deve restituire allo Stato il mancato versamento 2008/2012 dell’Ici, e il regime di esenzioni previsto dalla nuova normativa sull’Imu a favore degli immobili in cui vengono esercitate attività non economiche da parte di enti non commerciali non costituisce aiuto di Stato. Lo ha stabilito il 15 settembre il Tribunale dell’Unione europea confermando una decisione della Commissione Ue del 2012. Alcuni organi di stampa parlano di un “regalo” alla Chiesa e al Vaticano, ma Patrizia Clementi, esperta della Curia di Milano, fa chiarezza sulla questione e sgombra il campo dai luoghi comuni
“Tribunale Ue, Chiesa non deve pagare Ici. Respinto ricorso contro mancato recupero aiuti Stato da Italia”. “Corte europea, la Chiesa non deve pagare l’Ici arretrato”. “Ici su immobili della Chiesa, Tribunale Ue: No al pagamento degli arretrati non pagati tra 2008 e 2012’″. Con questi titoli i principali quotidiani e agenzie italiani hanno dato nei giorni scorsi la notizia della sentenza con la quale il Tribunale dell’Unione europea – uno dei tre organi giurisdizionali dell’Ue con sede a Lussemburgo insieme alla Corte di giustizia e al Tribunale della funzione pubblica – ha di fatto confermato, lo scorso 15 settembre, la decisione assunta in materia nel 2012 dalla Commissione europea contro la quale aveva presentato ricorso di annullamento, tra gli altri, la scuola privata romana “Maria Montessori”, sostenuta dall’ex deputato del partito radicale Maurizio Turco e dal fiscalista Carlo Pontesilli, segretario di Anticleriale.net. Nodo della questione, le esenzioni dal pagamento dell’Ici, la vecchia imposta comunale sugli immobili (oggi Imu), riconosciute dallo Stato italiano agli “enti ecclesiastici” (in realtà a tutti gli enti) che non svolgono attività commerciali, ritenute dai ricorrenti “aiuti di Stato” distorsivi della concorrenza.
Nella decisione impugnata,
la Commissione Ue aveva stabilito che le esenzioni concesse nell’ambito delle disposizioni dell’Ici costituivano effettivamente “un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno”, ma non aveva decretato il recupero dell’imposta sugli immobili non pagata dal 2008
(il periodo precedente era prescritto) perché “sarebbe risultato assolutamente impossibile per la Repubblica italiana” identificare le attività svolte e “procedere al recupero degli aiuti illegittimi”.
Il 15 settembre l’ottava sezione del Tribunale di primo grado con sede a Lussemburgo ha confermato tale decisione, escludendo che la Commissione Ue sia incorsa “in un errore di valutazione” e respingendo la richiesta di annullamento dei ricorrenti
perché “un’impossibilità assoluta può giustificare il mancato recupero degli aiuti di Stato illegittimi”. Secondo i ricorrenti, gli enti ecclesiastici eviterebbero così una condanna che sarebbe potuta costare loro tra i quattro e i cinque miliardi di euro e il ricorso respinto si configurerebbe come lo stop a un intervento volto a porre fine ai benefici riservati ai “beni ecclesiastici” e agli “immobili del Vaticano”. Ad infiammare ulteriormente gli animi, la seconda parte della decisione dell’esecutivo di Bruxelles non annullata dal Tribunale Ue, secondo la quale il regime di esenzioni previsto dalla nuova normativa Imu a favore degli immobili in cui vengono esercitate attività non economiche da parte di enti non commerciali non costituisce “aiuto di Stato”.
Di fronte alle polemiche su presunti privilegi fiscali della Chiesa o ai timori di impatti negativi sulla vita di enti ecclesiastici, in particolare scuole paritarie, abbiamo chiesto a Patrizia Clementi, responsabile del settore fiscale e tributario dell’Ufficio Avvocatura della Curia di Milano, di fare chiarezza sulla vicenda.
La “favola” dei privilegi fiscali della Chiesa. La norma contestata, spiega Clementi,
“è quella che esenta gli immobili nei quali gli enti non commerciali, dunque non esclusivamente ecclesiastici, svolgono attività di rilevante valore sociale,
ossia gli immobili destinati unicamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a della legge 222/1985. n. 222 (attività di religione o di culto) secondo l’art. 7, comma. 1, lettera i, del Decreto legislativo 504/1992”. Nel caso di specie, alla Corte “è stato chiesto di pronunciarsi sulla legittimità della decisione con cui nel 2012 la Commissione Ue, pur riconoscendo come illegittimo aiuto di Stato l’esenzione Ici agli immobili degli enti non commerciali, non solo ecclesiastici, in cui si svolgono attività di rilevanza sociale, ha ritenuto di non disporre il recupero di tale imposta avendo lo Stato italiano dimostrato l’impossibilità assoluta di darvi esecuzione”. Al quesito sollevato dai ricorrenti, “la Corte di Lussemburgo ha dunque risposto dando ragione alla Commissione Ue, ma la sentenza non è definitiva e potrà essere impugnata in appello”.
Stop ai luoghi comuni. “Non è vero – chiarisce l’esperta – che l’esenzione riguardi solo gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica, dal momento che si applica a tutti gli enti non commerciali, categoria nella quale gli enti ecclesiastici rientrano come altri soggetti non profit, quali ad esempio associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, onlus”. Non è vero, prosegue, che l’esenzione favorisca “il Vaticano che non c’entra nulla e non è neanche un soggetto passivo di imposta nello Stato italiano”.
Perché viene riconosciuta come aiuto di Stato l’esenzione Ici e non l’esenzione Imu? “Sono cambiate le modalità di esercizio delle attività, sulle quali la normativa Imu è più stringente”. Mentre la normativa Ici faceva riferimento ad attività svolte “con modalità non esclusivamente commerciali”, il regime di esenzioni previsto dalla normativa sull’Imu richiede, per la sua applicabilità, che le attività siano svolte “con modalità non commerciali”, come stabilito nel Decreto ministeriale 200/2012 che indica requisiti ben precisi. Che cosa prevede, nello specifico, per le scuole paritarie?
“Tra le condizioni indicate dall’art. 4, comma 3, l’obbligo che l’attività didattica sia fornita a titolo gratuito o dietro corrispettivi di importo simbolico che coprano soltanto una frazione del costo effettivo del servizio”.
L’esenzione è insomma applicabile solo a enti “non commerciali”, ai quali è applicabile la giurisprudenza comunitaria. Tra questi, afferma la sentenza del Tribunale Ue al n. 142, “gli enti ecclesiastici, purché, come richiede la normativa sull’Imu, il corrispettivo sia destinato a pagare tasse scolastiche o di iscrizione al fine di contribuire in una certa misura ai costi di detti enti”.