3/Stato-Regioni
Con la riforma si cancella la potestà legislativa “concorrente”: lo Stato sarà competente in via esclusiva su molte materie; le Regioni su altre. Si introduce la c.d “clausola di supremazia”: il Governo, se lo richieda l’interesse nazionale o la tutela dell’unità economica o giuridica, potrà chiedere al Parlamento di intervenire con legge nelle materie di competenza regionale. Si pongono diversi problemi. Intanto è fisiologico che l’introduzione di nuove materie trascini con sé l’esigenza di una loro nuova definizione. In secondo luogo, il confine tra ciò che spetti allo Stato e alle Regioni è spesso confuso; si pensi alla tutela della salute: lo Stato sarà competente solo sulle “disposizioni generali e comuni” della materia, mentre sul resto ci penseranno le Regioni. In terzo luogo, le competenze risultano talvolta sovrapposte: ad es. il governo del territorio (di competenza dello Stato) e la pianificazione del territorio regionale (di competenza delle Regioni). In quarto luogo, contro la “clausola di supremazia” le Regioni non potranno opporre alcunché: le condizioni del ricorso ad essa sono di natura politica e non giuridica e le valuterà discrezionalmente il Governo.