Società
In data 28 dicembre 2015 è stata approvata la legge n. 221, denominata “Collegato ambientale 2016” entrata in vigore il 2 febbraio 2016. All’art. 30 stabilisce in maniera esplicita che i rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi devono essere consegnati “unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti…”. Dunque, cara parrocchia… o sei impresa di rifiuti oppure non se ne fa niente
Ci risiamo. Per le raccolte, di ferro ma non solo, a scopo benefico sono davvero tempi duri, anzi sembra proprio che sia finita. Una comunicazione viene inviata in questi giorni alle associazioni interessate dalle società e consorzi che gestiscono i rifiuti. Ad esempio, quella inviata a Treviso dal Consorzio Priula da una parte sottolinea il valore e le finalità benefiche delle raccolte, dall’altra mette le parrocchie e le associazioni nelle condizioni di non poterle più effettuare: l’ostacolo è l’iscrizione al Registro impresa gestione rifiuti regionale da parte della parrocchia. E’ evidente l’assurdità di far diventare la parrocchia impresa registrata di rifiuti per poter fare, al massimo, una raccolta all’anno. Ma questa è la normativa e i consorzi devono applicarla. Non si potrà più raccogliere ferro, ma neanche per esempio indumenti. Pensiamo solo a quante coperte, lenzuola, scarpe, giacche a vento, sono state raccolte e inviate nelle zone del terremoto. Tutto questo non si potrà più fare.
Codice da interpretare. Premessa. Tutto era nato, dopo il 2006, da una rigida e burocratica applicazione delle norme del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) che aveva, in pratica, bloccato le tradizionali raccolte benefiche di rifiuti riciclabili, con gravi ripercussioni sui progetti finanziati proprio grazie alle raccolte organizzate dalle parrocchie e dalle associazioni di volontariato. Dopo numerosi appelli lanciati dalle parrocchie e dai gruppi di volontariato, anche dalle pagine della Vita del popolo, qualcosa si era mosso. Sia il Senato che la Camera avevano accolto due ordini del giorno presentati dal sen. Roberto Della Seta e dall’on. Ermete Realacci sul problema legato alla raccolta del ferro ai fini benefici.
Il Governo di allora si era impegnato a rimuovere tutti gli ostacoli normativi e amministrativi che impedivano od ostacolavano il libero esercizio, da parte delle parrocchie e delle associazioni di volontariato, delle raccolte di ferro.
Poi finalmente, nel 2009, è arrivato il famoso “comma 3bis”. La VIII Commissione Ambiente della Camera aveva votato all’unanimità l’aggiunta di un comma al disegno di legge in discussione in quei giorni, che doveva risolvere molte questioni rimaste aperte dal Codice ambientale. Questo comma favoriva in modo inequivocabile la raccolta di materiali usati a favore delle associazioni di volontariato: “Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i Comuni…”.
La nuova sorpresa. Sembrava fatta. Invece in data 28 dicembre 2015 è stata approvata la legge n. 221, denominata “Collegato ambientale 2016” entrata in vigore il 2 febbraio 2016. All’art. 30 stabilisce in maniera esplicita che i rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi devono essere consegnati “unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti…”. Dunque, cara parrocchia… o sei impresa di rifiuti oppure non se ne fa niente. Il nostro è un appello a tutti i livelli, nazionale e regionale, perché ci si adoperi al fine di adeguare la normativa. Bisogna far presto e abbiamo visto che quando si vuole si può. L’affidamento alle associazioni di volontariato delle raccolte benefiche di rifiuti riciclabili, in un’ottica di promozione del volontariato e di collaborazione fra i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio resta un valore imprescindibile.
E’ decisivo tornare al precedente regime normativo del pre Collegato ambiente. Anche se a questo punto, per evitare eventuali interpretazioni restrittive, sarebbe meglio tornare alla esplicita previsione che era contenuta nel Decreto Ronchi del 1997 che escludeva in modo chiaro e netto le raccolte del volontariato con finalità benefiche, cioè quelle effettuate nelle parrocchie.
(*) “La Vita del Popolo” (Trento)