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Tra i 18 articoli del decreto legge, il primo stabilisce che il ministro dell’Interno (però con il “concerto” dei colleghi della Difesa e delle Infrastrutture, nonché informando il Presidente del Consiglio) “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica”
In testa l’immigrazione, poi le norme contro la violenza nelle manifestazioni di piazza e in occasione di eventi sportivi. Purtroppo, al di là del merito delle singole norme, ancora una volta l’immigrazione viene trattata come se fosse essenzialmente un problema di ordine pubblico. Il cosiddetto “decreto sicurezza bis”, caldeggiato con forza dal vicepremier e ministro dell’Interno Salvini, ha visto finalmente la luce in Consiglio dei ministri dopo una lunga serie di rinvii e ripetute limature. Del resto già il 15 maggio, di fronte alle bozze di cui ampiamente e pubblicamente di discuteva, era intervenuto l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando in una lettera formale il rischio di gravi violazioni da parte dell’Italia in conseguenza delle nuove norme in gestazione. Lettera a cui il governo italiano ha risposto contestando tutte le osservazioni critiche.
Tra i 18 articoli del decreto legge, il primo stabilisce che il ministro dell’Interno (però con il “concerto” dei colleghi della Difesa e delle Infrastrutture, nonché informando il Presidente del Consiglio) “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
In pratica la norma riguarda le navi delle Ong. Prevista una multa da 10 a 50 mila euro per il comandante che non rispetta l’eventuale ordine e, in caso di recidiva, la confisca della nave. Un altro articolo, il terzo, estende anche ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la competenza delle procure distrettuali antimafia, sottraendola quindi alle procure ordinarie. Questo implica, inoltre, la possibilità di effettuare intercettazioni preventive e di utilizzare agenti sotto copertura.
Sul versante dei cortei, si prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi “distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui in occasioni di manifestazioni”. Carcere da uno a quattro anni per chi durante i cortei in piazza usa in modo da creare “pericolo per le persone o l’integrità delle cose razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi” ma anche fumogeni,”spray urticanti, castoni, mazze, oggetti contundenti”. Pene più severe per chi ricorre a caschi o ad altri mezzi per rendere difficoltoso il riconoscimento. Stabilite delle aggravanti in caso “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale” e “interruzione di un ufficio o servizio pubblico”.
Per quanto riguarda l’ambito sportivo, il decreto prevede un deciso allargamento del Daspo. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive si estende a chi è denunciato o condannato per rissa. Viene inoltre riproposta tutta una serie di reati che consentono di infliggere tale divieto anche se commessi al di fuori. Tra questi non solo devastazione, saccheggio e lesioni, ma anche – a titolo di esempio – porto abusivo di armi, reati razziali e violenze, estorsioni e spaccio di stupefacenti. Introdotto anche un aumento delle pene per le minacce e le violenze agli arbitri, mentre la vendita non autorizzata di biglietti, anche telematicamente, farà scattare una sanzione amministrativa.
Con il decreto vengono inoltre autorizzati l’impiego di 500 militari per le Universiadi di Napoli e l’assunzione di 800 impiegati amministrativi per assicurare la tempestiva esecuzione delle sentenze penali.
Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri entrerà in vigore dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che nel caso del primo decreto sicurezza accompagnò la firma con una nota di puntualizzazioni di carattere costituzionale) e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dovrà poi essere convertito in legge dal Parlamento entro due mesi.