” “Le direttive europee in materia di informazione e comunicazione ” “definiscono un quadro ampio e articolato al quale gli Stati membri sono chiamati ” “ad adeguarsi” “” “
Successivamente al protocollo allegato al Trattato di Amsterdam del 1997 e al “libro Verde” dello stesso anno, (cfr pagina precedente) la produzione normativa comunitaria in tema di informazione e comunicazione è stata particolarmente abbondante. Questi i riferimenti principali:
· Direttiva 97/66/CE del PE e del Consiglio, del 15/12/1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
· Direttiva 98/84/CE del PE e del Consiglio, del 20/11/1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;
· Comunicazione della Commissione, del 10/11/1999, “Verso un nuovo quadro per l’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni”;
· Comunicazione della Commissione, del 26/4/2000, “Risultati della consultazione pubblica sull’esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo”;
· Comunicazione della Commissione, del 6/6/2000, “Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell’era digitale”;
· Direttiva 2002/21/CE del PE e del Consiglio, del 7/3/2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (denominata “direttiva quadro”, da recepire entro il 24/7/2002);
· Direttiva 2002/19/CE del PE e del Consiglio, del 7/3/2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (denominata “direttiva accesso”, da recepire entro il 24/7/2003);
· Direttiva 2002/20/CE del PE e del Consiglio, del 7/3/2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (denominata “direttiva autorizzazioni”, da recepire entro il 24/7/2003);
· Direttiva 2002/21/CE del PE e del Consiglio, del 7/3/2002, relativa al servizio universale e al diritto degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (denominata “direttiva servizio universale”, da recepire entro il 24/7/2002);
Da ultimo, va aggiunta la recente “Proposta di Direttiva del PE e del Consiglio relativa all’utilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini commerciali”, presentata dalla Commissione il 5/6/2002.
La “Direttiva quadro” da recepire entro il 24 luglio 2002 istituisce “un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, e definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione”. L’articolo 3 costituisce il caposaldo della Direttiva quadro: esso prevede la creazione in ogni Stato membro di Autorità nazionali di regolamentazione delle disposizioni derivanti dalla Direttiva, e fa obbligo agli Stati di garantirne l’indipendenza, l’imparzialità e la trasparenza.