rassegna delle idee" "

Una tappa fondamentale” “

La Costituzione europea ” “al vaglio del referendum francese del 29 maggio” “” “

Pierre de Charentenay , caporedattore della rivista francese Etudes, presenta brevemente la costituzione europea e offre le ragioni per un sì al referendum sulla sua approvazione. Il Trattato costituzionale europeo, sottoposto in questi mesi alla ratifica da parte dei singoli stati membri dell’Ue, è un testo politico per l’Unione che, senza infrangere il principio di sussidiarietà della vita comune europea, segna una tappa fondamentale nel progresso delle strutture politiche e istituzionali dell’Ue. A 50 anni dalla dichiarazione di Schuman, e dopo che i primi passi nella costruzione di un mercato comune sono stati fatti, questa proposta costituzionale viene a mettere ordine nella molteplicità di trattati esistenti, nel momento in cui, attraverso le diverse fasi di allargamento dell’Ue, si rende indispensabile avere parametri di fondo comuni e solidi. L’appuntamento per la Francia è il 29 maggio. GENESI. “È stato un processo realmente trasparente” quello che ha portato alla redazione del Trattato da parte della Convenzione, un’assemblea di membri dei governi nazionali, del Parlamento e della Commissione, che ha lavorato tra il 28 febbraio 2002 e la fine di giugno 2003. La firma, da parte dei capi di Stato e di Governo è avvenuta il 29 ottobre 2004. “Questo processo non è stato una rivoluzione, ma un passo avanti simbolico e vigoroso nello sforzo di costruire un’Unione sempre più stretta”. Essa è la prima grande opera comune dei 28 stati membri. IDENTITÀ E VALORI. Con il Trattato, l’Unione è uscita dallo status di “organizzazione economica”, ed è entrata in possesso di “una personalità giuridica, un vero soggetto del diritto internazionale”. I tratti di questa identità e i suoi valori fondanti sono esplicitati in uno dei primissimi paragrafi, come pure i suoi obiettivi. L’autore nota come il Trattato insista molto sulla “qualità sociale dell’Europa, ripetuta in diversi punti”, anche là dove si parla di “una economia sociale di mercato, che esclude una economia liberale senza regole e senza controllo”. Nonostante i positivi elementi sottolineati “la Convenzione non ha dato molto su cui sognare per il futuro dell’Europa” (nel rapporto tra identità e limiti) e ha lasciato “senza definizione alcuni aspetti e dimensioni, come il significato degli stati europei”. UNA GOVERNANCE ORIGINALE. Attraverso questo Trattato, si conferma il fatto che l’Europa si delinei “né come sistema federale potente e centralizzato, né come sistema confederale di associazione di stati, ma come una federazione di stati nazione (riprendendo Jaques Delors) con un sistema politico sui generis”, governato da Consiglio, Parlamento e Commissione. “I tre poli del triangolo istituzionale ne escono rafforzati”. Meno precisa è la “divisione delle competenze” tra Unione e Stati membri. LIMITI DELL’ESERCIZIO COSTITUZIONALE. Se pure la Convenzione ha inserito il voto a maggioranza qualificata, anziché l’unanimità, su una serie più ampia di questioni, la Commissione rimprovera il fatto che l’unanimità resti per un vasto numero di settori. “Tentati dalla volontà di garantire dei vantaggi nazionali, diversi paesi hanno posto ostacoli alla creazione di una vera politica comune”. Un altro elemento stridente è il rapporto tra presidente della Commissione e il “nuovo” presidente dell’Unione: eletto per un periodo di due anni e mezzo (e non più a rotazione ogni 6 mesi), non ha un ruolo chiaro, al punto che “potrebbe entrare in competizione con il presidente della Commissione”, ancorché questa figura “darà finalmente un volto all’Europa”, nelle assise e nei diversi contesti internazionali. Attraverso questi elementi di debolezza – ed altri ancora messi in luce dall’autore – si sente “una grande diffidenza degli Stati di fronte all’Unione, mentre i 25 Paesi avrebbero dovuto imparare un nuovo modo di lavorare per il bene comune europeo e non soltanto per l’interesse nazionale”. IL RUOLO DELLE CHIESE. Un enorme passo avanti rispetto ad altri trattati e anche ad alcune legislazioni nazionali è stato fatto in questo testo giuridico per quel che riguarda il “ruolo delle chiese e delle associazioni o comunità religiose” (art. 52). “Questo articolo è un riconoscimento straordinario del contributo delle chiese e delle religioni alla vita collettiva” dell’Ue. “La religione non si limita alla vita privata; essa è qui riconosciuta come elemento della vita pubblica”. A fronte di questo, si è arrivati a un compromesso per quel che riguarda la menzione del cristianesimo, escluso dal preambolo e sostituito da una generica menzione dell'”eredità religiosa”. Per concludere “l’esercizio costituzionale ha dei limiti in questo testo”, ma esso ha “il merito di esistere”. Grazie ad esso, l’Europa sa in che direzione andare, insieme “ai suoi membri e alle sue diversità”, che sono una “formidabile ricchezza, ma anche una fonte di disaccordi difficile da governare”.———————————————————————————————————– Sir Europa (Italiano) N.ro assoluto : 1385 N.ro relativo : 34 Data pubblicazione : 04/05/05