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Una risposta precisa” “

Competenze Ue: ” “da estendere o limitare?” “

Non è raro sentir muovere all’Unione europea obiezioni riguardanti le sue competenze. C’è chi sostiene che l’Ue sia poco “efficace” e abbia un’azione concentrata su pochi settori; in altri casi l’accusa mossa è esattamente opposta, puntando il dito su un eccesso di materie in cui Bruxelles decide “al posto” degli Stati membri. Qualcuno vorrebbe estendere i compiti dell’Ue, altri ne vorrebbero limitare la portata, per evitare sprechi, sovrapposizioni o conflitti di attribuzione. Una risposta precisa a queste legittime obiezioni giunge dal recente Trattato costituzionale che è in attesa di entrare in vigore dopo le procedure di ratifica dei Venticinque. Una materia in evoluzione; il principio di sussidiarietà. In realtà già i precedenti Trattati stabiliscono quali siano le “politiche comunitarie”, cioè gli ambiti di competenza comuni, che a loro volta possono essere esclusivi oppure concorrenti, cioè “condivisi”, tra Bruxelles, gli Stati aderenti, gli enti locali o regionali. Scorrendo i Trattati di Roma (1957), l’Atto Unico (1986), i Trattati di Maastricht (1992), Amsterdam (1997) e Nizza (2001), emerge il complesso evolversi di questa materia, mentre il principio di sussidiarietà (“chi fa cosa”) è sancito dal Trattato di Maastricht. Stando alla Costituzione (Parte I, Titolo III, art. 11), “la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione”, mentre “l’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità”. In virtù del principio di attribuzione, “l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti”. Ciò che non spetta all’Ue, riguarda solo gli Stati membri. D’altro canto, per il “principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale”. Infine, stando al principio di proporzionalità, “il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione”. Ogni “invasione di campo” fra Ue e Stati dovrebbe terminare quando sarà entrata in vigore la Carta. Politiche comunitarie e interessi dei cittadini. È invece la Parte III della Costituzione a elencare con precisione quali siano le “politiche comunitarie” nonché il “funzionamento dell’Unione”, ossia le singole istituzioni Ue con le rispettive attribuzioni. Questa parte della Costituzione è di estrema importanza e su questa dovrebbero insistere molto le prossime campagne di informazione preventivate dalla Commissione per far conoscere il testo ai cittadini europei. Anche per sfatare alcuni “miti” secondo i quali l’Ue si occupa di tutto, dal colore e dimensione degli ortaggi alle produzioni industriali, dall’emissione di gas di scarico dei motorini alla lunghezza dei salmoni che possono essere pescati, dalla protezione dei formaggi “dop” fino alla politica estera e di difesa… Le politiche comunitarie riguardano: il mercato interno (libera circolazione di persone, merci, capitali), la politica economica e monetaria e diversi altri settori di assoluta rilevanza per la vita quotidiana dei cittadini. Qui l’elenco è dettagliato e si possono almeno ricordare: l’occupazione, la politica sociale, l’agricoltura e la pesca, la tutela dell’ambiente, la protezione dei consumatori, i trasporti e le reti transeuropee, la ricerca, l’energia. C’è poi il grande capitolo dello “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, che comprende i controlli alle frontiere, le politiche di asilo e dell’immigrazione, la cooperazione in materia giudiziaria e di polizia. Esistono inoltre dei settori in cui l’Ue può eventualmente decidere azioni di sostegno o di completamento rispetto agli interventi nazionali: si pensi alla sanità, all’industria, alla cultura e all’istruzione, allo sport, al turismo, alla protezione civile, di cui si è molto parlato dopo il maremoto nel Sud Est asiatico. Azione esterna: Bruxelles guarda all’Onu. Ampio, poi, il ramo della cosiddetta “azione esterna”, comprendente la politica estera e di sicurezza comune, la politica commerciale e la cooperazione con i paesi terzi e il vasto ambito degli aiuti umanitari, in cui l’Unione occupa il primo posto al mondo. È il Titolo V della Parte III della Carta che descrive l’azione esterna, i cui capisaldi sono fissati all’art. 292: “L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”. In questo campo, l’Ue predilige “soluzioni multilaterali ai problemi comuni” nell’ambito delle Nazioni Unite.