COMUNICAZIONE
All’esame del Parlamento europeo la direttiva “Tv senza frontiere”
DIRETTIVA VINCOLANTE. Nello scorso mese di giugno è iniziato in Commissione Cultura e educazione del Parlamento europeo l’esame della proposta della Commissione di modifica della direttiva 89/552/CE (Tv senza frontiere), già modificata dalla direttiva 97/36/CE, per aggiornare la normativa allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. Entro il mese di ottobre 2006 è previsto il voto da parte della Commissione parlamentare ed entro novembre 2006 il voto dell’Assemblea. La nuova direttiva “Tv senza frontiere”, all’esame del Parlamento europeo, sarà vincolante per i 25 Stati membri dell’Unione europea, che saranno tenuti ad includere nella propria legislazione norme di armonizzazione con questa direttiva. Dalla prima elaborazione della direttiva (1989) e dalla successiva modifica (1997) molto della comunicazione televisiva è cambiato. Basti pensare allo sviluppo della tv satellitare, alla tv digitale terrestre, alla tv on demand, alla tv via internet, ora alla tv mobile via telefono. Questa direttiva tiene conto proprio di questo sviluppo digitale e della concorrenza che si è venuta a creare tra le diverse piattaforme. In realtà, le misure previste si limitano a norme minime comuni per tutti i servizi di media audiovisivi secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L’obiettivo è un buon funzionamento del mercato unico europeo dei media audiovisivi senza frontiere. Ogni emittente che ha sede in uno Stato membro che farà propria questa direttiva potrà svolgere la propria attività verso qualunque altro paese europeo. Gli Stati membri conserveranno la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva, ma dovranno assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri che per ragioni attinenti questa direttiva. LA PUBBLICITÀ. Un altro significativo intervento della direttiva riguarda le norme sulla pubblicità, che la Commissione propone più semplificate (sono soppressi i limiti quotidiani della pubblicità televisiva), e più flessibili per quanto riguarda le interruzioni pubblicitarie. Fermo restando il limite del 20% orario le emittenti potranno scegliere il momento più appropriato per inserire la pubblicità durante tutti i programmi, compresi quelli religiosi, con l’eccezione delle opere cinematografiche, dei film per la televisione, dei programmi per bambini e dei notiziari che potranno essere interrotti solo una volta ogni 35 minuti. Se si considera che da questo limite del 20% orario restano escluse le televendite e le sponsorizzazioni, che la nuova direttiva sosterrebbe anche nuove forme di pubblicità, quali lo schermo ripartito, la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva, e che le disposizioni sulla pubblicità degli alcolici sono meno stringenti rispetto alla direttiva vigente, risulta evidente il peso avuto dalle lobby dei pubblicitari oltre che delle compagnie di telecomunicazione nella definizione di queste norme. A FAVORE DEI MINORI. Se confermata la proposta presentata dalla Commissione, la nuova direttiva avrà conseguenze importanti anche sulla disciplina dei diritti e delle tutele dei minori. Mentre la direttiva vigente ha norme di tutela dei minori in particolare per programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, nel testo in discussione questa tutela appare occupare un posto di secondo piano rispetto alle ragioni e commerciali. Il nuovo testo tende a temperare le misure volte a tutelare i minori e proteggere la dignità umana, in quanto le stesse devono essere “attentamente conciliate” con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Appare, perciò, indispensabile che, per quanto concerne la protezione dei minori, sia ribadita la sussistenza delle norme vigenti e siano previste misure legislative in relazione ai contenuti di tutti i servizi di media audiovisivi, adottando misure contro la diffusione di contenuti illeciti e proteggendo l’accesso dei minori ai programmi e ai servizi destinati agli adulti. La legislazione degli Stati membri deve prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano di inibire la visione di taluni programmi. La tutela giuridica della personalità dei minori, della dignità umana, dei suoi diritti e di quelli dei genitori e della famiglia deve essere attuata attraverso la produzione e l’adeguata messa in onda di programmi adatti all’infanzia, all’adolescenza e alla visione familiare nonché mediante programmi di educazione alla comunicazione non solo dei ragazzi, ma anche dei genitori e educatori. Per queste ragioni s’invitano gli Stati membri ad incoraggiare insieme a regimi di coregolamentazione anche quelli di autoregolamentazione, coinvolgendo in ogni caso le parti e le associazioni di cittadini interessate comprese quelle attinenti alla tutela dei minori.