Direttiva Ue sul ricongiungimento familiare

Con sentenza del 27 Giugno 2006, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha respinto il ricorso presentato dal Parlamento europeo nei confronti della Direttiva 2003/86/CE del 22 Settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare in capo ai cittadini di Paesi terzi legalmente residenti sul territorio degli Stati membri. In particolare, la Corte ha confermato la non conflittualità con una serie di diritti fondamentali garantiti ( rispetto della vita familiare, rispetto del principio di non discriminazione per ragioni di età, rispetto dell’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del fanciullo ) delle disposizioni della Direttiva che disciplinano “la possibilità per gli Stati membri di esaminare se un bambino di più di 12 anni, che arriva sul territorio nazionale separatamente al resto della famiglia, soddisfi i criteri di integrazione previsti”. La maggioranza degli Eurodeputati aveva al contrario rilevato che la non immediata concessione al minore in questione di raggiungere la propria famiglia legalmente residente costituiva una violazione del diritto al ricongiungimento familiare. I Giudici della Curia Europaea hanno motivato la sentenza affermando, da un lato, come tale potere discrezionale delle Autorità nazionali sia in ogni caso “limitato” e comunque “in linea con il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo” confermato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, e dall’altro come l’età di 12 anni “corrisponda ad uno stadio della vita di un minore nel quale questi ha già vissuto in un Paese terzo per un periodo relativamente lungo senza i membri della sua famiglia”. Tale passo della sentenza è già oggetto di aspre critiche da parte di chi ritiene che così facendo si prolunghi per motivi meramente pregiudiziali la pena del minore e dei suoi familiari. Infine, la Corte giustifica anche la norma che concede “facoltà agli Stati membri di differire il ricongiungimento familiare di due o tre anni” in quanto “ permette di “assicurare che il ricongiungimento abbia luogo in buone condizioni, e dopo che la persona interessata abbia soggiornato nello Stato di accoglienza per un periodo sufficientemente lungo da presumere un’istallazione stabile ed un certo livello d’integrazione“.