Con le sentenze C-76/05 e C-318/05 pronunciate in data 18/9/2007, la Corte di Giustizia delle Comunitá europee ha sancito la contrarietà al diritto comunitario della legislazione federale tedesca in materia di deducibilità delle spese scolastiche sostenute all’estero dall’imposta sul reddito. Il pronunciamento dei giudici di Lussemburgo – che costituisce ora giurisprudenza valida per tutti gli Stati Ue – fa seguito ad un’istanza pregiudiziale introdotta dal Tribunale fiscale di Colonia per verificare la conformità della richiesta effettuata da una famiglia tedesca fiscalmente residente in Germania per la deduzione delle spese scolastiche dei figli frequentanti una scuola in Scozia; tale richiesta era stata respinta dal ministero delle Finanze. Secondo la Corte Ue, iscrivendo i propri figli in uno Stato comunitario i coniugi hanno esercitato il diritto di libera circolazione e non possono per questo essere discriminati rispetto ai connazionali che godono della deducibilità delle spese scolastiche effettuate sul territorio nazionale in ragione del 30%. Di particolare rilievo, infine, la circostanza che nel corpo della sentenza la Corte equipari le scuole “finanziate da fondi privati” alle scuole che “non sono essenzialmente finanziate da fondi privati” in base al principio della libera prestazione dei servizi.