DIRITTI UMANI

Tratta: un no più deciso

Quattro Paesi contro il traffico di esseri umani, ma in Europa ancora carenze nelle legislazioni

Una iniziativa europea contro la tratta di esseri umani è “Networking Against Human Trafficking” (Ahtnet), il partenariato transnazionale che coinvolge 4 progetti del programma di iniziativa comunitaria Equal II, con progetti in Grecia, Lettonia, Italia, Svezia. Il partenariato sta lavorando in rete attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche, la sperimentazione di azioni di informazione e sensibilizzazione per gruppi diversificati (assistenti sociali, media, cittadini, uomini politici). Tra le azioni in programma nei diversi Paesi, l’allestimento di una mostra multimediale itinerante; la raccolta di storie di vita di persone coinvolte nel fenomeno; incontri di studio nei quattro Paesi coinvolti; un seminario conclusivo a Bruxelles. Una delle richieste fatte ai rispettivi governi è anche la ratifica della Convenzione di Varsavia del 2005 contro la tratta di esseri umani, firmata da 29 Paesi ma ratificata solamente da 7. Entrerà in vigore solo quando sarà stata ratificata da 10 Stati. Tante sono state anche le raccomandazioni del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni. COS’È VERAMENTE LA TRATTA? “La tratta di persone è lo spostamento di una persona in un luogo diverso da quello dove risiede con la forza l’inganno, al fine di sfruttarne il corpo (o parti di esso)”. Questa è la giusta definizione del fenomeno secondo i promotori dell’iniziativa europea. Per una corretta informazione sul fenomeno della tratta, in Italia sono state presentate nei giorni scorsi delle “Linee guida” con alcune raccomandazioni ai giornalisti contro una “informazione non sensazionalistica”, con l’eliminazione dell’utilizzo del termine “prostituta” a proposito delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e “di ambiguità e confusione tra tratta e fenomeni contigui come: immigrazione clandestina, prostituzione, lavoro nero, reati quali accattonaggio, furto, spaccio di sostanze”. LA LEGISLAZIONE IN ALCUNI PAESI EUROPEI. In ALBANIA il Codice penale reprime la tratta di esseri umani. Tuttavia, la legislazione resta inadeguata e i casi di applicazione limitati. In AUSTRIA la tratta ai fini della prostituzione è punita dall’articolo 217 del Codice penale, ma nessun articolo condanna specificamente la tratta a fini diversi (schiavitù domestica, sfruttamento economico, o anche strip-tease e animazione in discoteche). Nel 2000 è stato introdotto l’articolo 105 nella legge sugli stranieri per reprimere lo sfruttamento economico. In BELGIO è stata adottata nel 1995 una legge sulla disciplina della repressione della tratta di persone e della pornografia infantile. In BULGARIA , uno dei principali Paesi d’origine delle vittime, la legislazione bulgara non definisce la tratta di persone. Tuttavia alcuni articoli del Codice penale ne condannano certi aspetti. L’ ITALIA è il solo Paese europeo a considerare la tratta di persone come una forma contemporanea di schiavitù, con l’articolo 600 del Codice penale, la legge Merlin del 1958 e gli articoli 609 e 630 del Codice penale. Inoltre l’ articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione disciplina il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento. In FRANCIA la schiavitù e la tratta non costituiscono un’infrazione penale. Tuttavia alcune disposizioni del Codice penale reprimono alcuni reati collegati e la lotta contro la tratta è da qualche tempo una priorità. La GERMANIA dispone di un’incriminazione della tratta di persone. Tuttavia la definizione si limita allo sfruttamento della prostituzione altrui e non prende in considerazione lo sfruttamento economico. Il Governo della LITUANIA si è impegnato a rispettare gli standard minimi internazionali della lotta contro la tratta. E’ prevista la creazione di centri specializzati e il finanziamento di programmi di reintegrazione delle vittime. Il Codice penale lituano vieta la tratta, definita come il fatto di vendere o acquistare una persona ai fini di ottenere un guadagno personale o materiale. La MOLDAVIA ha espresso il suo impegno internazionale nella lotta contro la tratta. Tuttavia, la sua legislazione in materia e i procedimenti penali sono inadeguati e la mancanza di risorse finanziarie pone dei problemi oggettivi. In ROMANIA il Parlamento ha adottato la “Legge sulla Prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani”, che prevede anche misure di protezione e di assistenza alle vittime. La RUSSIA, uno dei principali Paesi d’origine delle vittime, nel suo codice penale non prevede l’infrazione della tratta di persone, ma ne condanna certi elementi. Anche in UCRAINA il Codice penale è stato riformato nel 1998 e l’articolo 124 dà una definizione di tratta. La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni, con delle aggravanti. L’UNGHERIA è allo stesso tempo un Paese di transito, di origine e di destinazione delle vittime. Nel 1999 sono state introdotte nel Codice penale ungherese nuove disposizioni che condannano la tratta in quanto crimine contro la libertà personale e la dignità umana. Numerose sono le misure di protezione delle vittime, con programmi di assistenza sociale, sanitaria, giuridica e amministrativa.