DIRITTI DELL'UOMO

I passi da compiere

Europa: la situazione a 60 anni dalla dichiarazione universale

A sessant’anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo “nel mondo esistono ancora troppe flagranti violazioni dei diritti fondamentali, numerose ingiustizie continuano a inquietare le coscienze e, anche nei Paesi democratici, sostenitori convinti dei diritti umani, oggi la situazione non è ideale”. Ad osservarlo, sull’ultimo numero del “Bollettino di dottrina sociale della Chiesa” dell’osservatorio internazionale card. Van Thuân (n.1, gennaio-marzo 2008), Silvio Marcus-Helmons, docente emerito all’università cattolica di Lovanio e membro del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace. Oggi, afferma il docente, “gli Stati devono affrontare numerosi problemi finanziari e politici. Il terrorismo ha invaso il mondo…”.Entrati dalla porta stretta. “La protezione dei diritti dell’uomo – scrive Marcus-Helmons – si è inizialmente introdotta in maniera indiretta nell’ordinamento comunitario. È entrata da una porta stretta in un sistema il cui obiettivo primario era soprattutto di ordine economico”. I Trattati di Parigi e di Roma avevano obiettivi “tecnici”, tuttavia, per quanto l’obiettivo iniziale “non fosse di instaurare un regime universale dei diritti dell’uomo, questi ultimi non di meno si sono imposti molto velocemente all’ordinamento giuridico comunitario”. Motivo scatenante furono “alcuni regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri”, criticati “da persone che ritenevano che i loro diritti fondamentali fossero stati misconosciuti”. Esse si sono rivolte alla Corte di Giustizia, e “questi ricorsi si basavano sul diritto costituzionale dei singoli Stati, il quale contempla la tutela dei diritti umani fondamentali”, mostrando “la contraddizione tra le regole comunitarie e le costituzioni dei Paesi membri”. La decisione della Corte fu che “in caso di lesione ai diritti fondamentali delle persone, le regole comunitarie avrebbero dovuto farsi da parte a beneficio dei diritto interno”. Un pronunciamento rischioso per la supremazia del diritto comunitario, tant’è che successivamente la Corte ha ammesso che “gli strumenti internazionali riguardanti la protezione dei diritti dell’uomo, ai quali gli Stati membri hanno cooperato o ai quali hanno aderito, possono fornire delle indicazioni di cui è conveniente tenere conto nel quadro del diritto comunitario”.L’impronta cristiana. Protagonisti della nascita delle Comunità europee furono tre esponenti, nei rispettivi Paesi, della Democrazia cristiana: il francese Robert Schumann, il tedesco Konrad Adenauer e l’italiano Alcide De Gasperi. “Questa impronta cristiana che ha caratterizzato i padri fondatori dell’Europa – rileva Marcus-Helmons sul «Bollettino» dell’Osservatorio Van Thuân – non è che il riflesso di una realtà più profonda: tutta la cultura europea affondava le sue radici nel cristianesimo e tutta la sua evoluzione ne era stata impregnata. Anche se l’idea di conferire dei diritti agli individui risale lontano nell’antichità; anche se il concetto di democrazia si è sviluppato nella Grecia antica, non dimeno rimane che la base dei diritti dell’uomo e il principio di una democrazia parlamentare devono la loro autentica consacrazione alla proclamazione del primato della dignità umana. E questo deriva direttamente dal messaggio cristiano, che afferma la trascendenza della persona umana e la sua vocazione all’eternità”. Diritti codificati. Tra le Carte fondamentali, nel 1950 il Consiglio d’Europa varò la “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, alla quale hanno aderito i sei Stati fondatori e quanti si sono via via aggiunti all’Unione europea. Ad essa si è oggi affiancata la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, approvata nel 2000 dal vertice di Nizza, ma che ha ottenuto “forza vincolante” solo con il Trattato di Lisbona (2007). “Consapevole del proprio patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’eguaglianza e della solidarietà; si fonda sul principio della democrazia e dello Stato di diritto. Colloca la persona al centro della sua azione costruendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia”. Così dichiara, nel Preambolo, la Carta, che passa poi a parlare di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. Diritti “di varia natura”, la cui protezione “è per forza diversa”. Questa molteplicità è una delle sue “debolezze”, secondo Marcus-Helmons, benché queste non eliminino “il carattere fondamentale della Carta per la costruzione europea”. Da rilevare, tuttavia, un altro punto debole nella “carenza di coordinamento”: nel primo articolo si afferma “in modo categorico il carattere inviolabile della dignità umana”, mentre l’art. 13 “riconosce alla ricerca scientifica una completa libertà”. Ma “è proprio a causa della ricerca scientifica che la dignità umana rischia ai nostri giorni d’incontrare le maggiori minacce”.