IMMIGRAZIONE
Ricongiungimento familiare: Francia, Italia e Spagna a confronto
Nel quadro delle politiche di ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitari di Francia, Italia e Spagna occorre ridimensionare il peso “degli oneri materiali” e passare dalla logica “del requisito-soglia” alla logica “del percorso”. Ad affermarlo uno studio italiano “La migrazione come evento familiare”, pubblicato dall’editrice “Vita e pensiero” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano- Italia). Un fenomeno in crescita. Il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari “in Italia, in Francia e in Spagna”, spiega la ricerca, si configura” come “diritto di rango elevato” ma “viene ad essere soggetto a complessi sistemi di bilanciamento”. In generale, i governi dell’Europa occidentale non sono contrari al soddisfacimento di questo diritto, “anzi in qualche modo lo favoriscono”, tuttavia si tratta di un percorso “irto di ostacoli”. Nei tre Paesi analizzati il fenomeno dell’ingresso “per ricongiungimento” è in costante crescita: in Italia si è passati dai circa 40mila visti per ricongiungimento del 2000 agli oltre 80mila del 2004. In Spagna dai 34mila del 2003 ai quasi 100mila del 2006, mentre in Francia se ne contavano 20mila nel 1995 a fronte dei 45mila del 2005. Riduzioni delle domande si sono registrate viceversa in Olanda e in Danimarca.Quale famiglia? Anche se l’Ue non ha ancora una politica comune in materia di immigrazione, le norme per il ricongiungimento familiare contenute nella direttiva 2003/86 vincolano tutti gli Stati membri, ancorché, precisa lo studio, “non ne azzerino il potere di autonoma decisione”. L’ingresso per ricongiungimento costituisce ovunque “uno specifico canale di immigrazione”, del tutto diverso dall’ingresso per motivi di lavoro, ma il cui accesso è soggetto a diverse restrizioni. Una delle questioni più delicate riguarda “il tipo di famiglia di riferimento”. Fondata sul matrimonio o anche ‘di fatto”? Nucleare o allargata? Monogamica o poligamica? La citata direttiva 2003/86, precisa lo studio, “si riferisce alla famiglia nucleare”, ossia formata dal coniuge e dai figli minori; per gli altri familiari “devono ricorrere particolari condizioni: deve trattarsi di persone bisognose di aiuto e per le quali l’immigrato si pone come la persona primariamente obbligata”. La disciplina italiana (Testo unico sull’immigrazione) ricalca quella comunitaria; la “Ley organica sobre derechos y libertades de los extranjeros” iberica “è un po’ più restrittiva”; la disciplina francese (Code de l’entrée et du sejour des etrangers), che “si colloca nel contesto di una politica dell’immigrazione più restrittiva di quelle italiane e spagnole”, “contempla il ricongiungimento solo per la famiglia nucleare”. Le tre legislazioni fanno esclusivamente “riferimento al coniuge” escludendo la figura del convivente. “Decisamente contraria alla poligamia”, la direttiva “fa divieto agli Stati membri di dare spazio a più di una moglie a titolo di ricongiungimento”; sulla stessa linea le legislazioni dei Paesi considerati. Un “no” che “non risponde a orientamenti restrittivi in materia di immigrazione”, ma è volto a favorire “un discorso identitario all’interno del quale la famiglia fondata sulla coppia” è conforme ai “principi della cultura europea” e a quello, comune a tutti gli ordinamenti giuridici nazionali, “della parità tra uomo e donna”.Un percorso da accompagnare. Per ingresso e soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare sono necessari ulteriori requisiti: in Francia l’immigrato cui ricongiungersi deve essere regolarmente soggiornante da almeno 18 mesi; un anno viene richiesto in Spagna (come in Olanda e in Germania), mentre la disciplina italiana non prevede al riguardo alcun requisito. Al richiedente il ricongiungimento, la Francia domanda il rispetto dei principes essentiales che regolano la vie familiale nel Paese, mentre stabilisce un reddito minimo per l’immigrato cui ricongiungersi. In Italia il requisito del reddito è misurato sull’importo annuo dell’assegno sociale, mentre la disciplina spagnola parla di “mezzi economici sufficienti per soddisfare le esigenze della famiglia”. Quanto all’alloggio, la disciplina francese richiede una superficie di almeno 22-28 metri quadrati; la normativa italiana stabilisce che l’alloggio “rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale”; più generica la disciplina spagnola. In Francia il richiedente il ricongiungimento deve superare un test di conoscenza della lingua e dei “valori della Repubblica”; in caso di esito negativo le autorità organizzano nel Paese di origine dell’aspirante un percorso formativo; simili la disciplina olandese e quella austriaca. L’assetto delle politiche in materia, secondo gli autori della ricerca, andrebbe in parte ripensato perché “l’integrazione non è un balzo improvviso ma un percorso che le politiche pubbliche dovrebbero accompagnare dal momento iniziale della domanda d’ingresso fino al compimento simbolico costituito dall’acquisto della cittadinanza”.