COMECE
Documento sul principio di non-discriminazione nella legislazione Ue
La parità e la non-discriminazione sono idee “ambigue” in quanto “sono costruite attorno ad una moltitudine di definizioni e concetti che possono avere diversi significati”. Ovviamente la legislazione dell’Unione europea non può essere “un forum che provvede a dare risposte esaustive a tutte le questioni sollevate dalla filosofia, teologia e legge”. Tuttavia devono essere assunti dei presupposti sulla base di “un principio generale”. E cioè che “la legge deve permettere ad ogni legittima differenza di esprimersi. Le differenze di opinione, credo e pratica sono il cuore stesso del concetto democratico. Nel delineare una legislazione, è però essenziale che i provvedimenti designati per promuovere la parità non abbiamo come conseguenza quella di rimuovere o limitare ingiustamente altri diritti e libertà altrettanto fondamentali”. Parte da questo presupposto un documento pubblicato in questo mese di giugno dalla Comece su “Lo sviluppo della legislazione Ue sulla non-discriminazione”. Ne riportiamo una sintesi. Un presupposto. “Il diritto a non essere discriminati – si legge nel documento della Comece – è solo un riflesso del riconoscimento della dignità umana. La manifestazione e l’implementazione di questo diritto non può essere perseguito in separazione con altri principi, diritti e libertà che appartengono ad ogni essere umano. Tra questi diritti la libertà di religione e la libertà di espressione hanno un posto preminente. Ignorare gli altri diritti e libertà, focalizzandosi esclusivamente sul diritto a non essere discriminati, non rende giustizia alla valutazione morale e legale delle relazioni tra le persone”. Secondo il gruppo di lavoro della Comece, deve dunque prevale un principio generale: “anche il diritto a non essere discriminati non può essere a livello di principio e incondizionatamente trattato come superiore ad altri diritti”. Una questione complessa. “Nella percezione comune – si legge ancora nel documento – la discriminazione è spesso compresa come quel trattamento riservato ad una persone che è peggiore rispetto ad altre. Tuttavia, nonostante il fatto che un simile comportamento è moralmente e socialmente inaccettabile, esso non è sempre proibito dalla legge. Inoltre, in alcuni casi la legge non solo permette un trattamento differenziato, ma lo richiede”. La Comece, dunque, mette in guardia dal rischio di approcciare la questione della parità e della non-discriminazione in maniera “schematica” e semplicistica. E avverte: sono questioni che per raggiungere la “forma” attuale, hanno avuto “un lungo processo”. “È una idea complessa che non può essere ristretta alla mera uguaglianza di fronte alla legge che richiede che tutte le persone, a prescindere dalle loro caratteristiche, siano trattate allo stesso modo di fronte alla legge, ma si arricchisce di tanti altri approcci. In linea di principio, la legislazione europea manca di un fondamento teorico, solido e generale, e questa assenza potrebbe portare tensioni in situazioni in cui si confrontano vari diritti e libertà con il diritto a non essere discriminati. La legge dovrebbe quindi essere chiara abbastanza per fornire risposte su come risolvere questi conflitti. La Chiesa. “La Chiesa cattolica – scrive la Comece nel documento – ha un interesse sostanziale nel seguire le questioni relative alla uguaglianza, al trattamento paritario e alla non-discriminazione. Per la sua esperienza di lunga data, ha un contributo importante da dare allo sviluppo di una legislazione che promuova un giusto ed equo trattamento tra le persone. In linea con la sua Dottrina Sociale, la Chiesa si impegna con le istituzioni europee nel difficile compito di arricchire e supportare il processo di costruzione di una legislazione europea sulla non-discriminazione” e il documento della Comece ne è una prova. Libertà di religione. Un paragrafo del documento della Comece è dedicato alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Contemplata dalla legislazione internazionale nella sua “dimensione” interna, relativa cioè alla “sfera della coscienza individuale, del credo religioso personale”, la Comece precisa: “la religione non è solo un insieme di idee e convinzioni, è anche una serie di attività come culto, insegnamento, pratica, osservanza di digiuni e rispetto per i giorni di riposo. La libertà di religione quindi copre una dimensione “esterna” che comprende il diritto a manifestare la propria religione e ad agire in linea con le regole religiose”. Non solo, contempla anche “il diritto ad esprimere opinioni morali ed etici alla luce delle proprie convinzioni religiose”. In una parola, “la libertà di religione può essere esercitata da soli e in privato, ma anche in pubblico e in comunione con altri, con coloro cioè che condividono la stessa fede”. Ovvio, aggiunge la Comece, che anche questa libertà sia soggetta a delle “possibili restrizioni” che sono legate alla sfera della sicurezza pubblica, alla protezione dell’ordine pubblico. Sono restrizioni sancite dallo Stato che riflettono quanto sia importante che in una società democratica “possano coesistere diverse religioni e convinzioni”.