SLOVENIA

Una cattiva legge

Riaperta la questione della libertà religiosa

L’Ufficio per le Comunità Religiose del Governo della Repubblica di Slovenia ha presentato il 27 ottobre 2010 un documento preliminare, in base al quale intende elaborare una nuova legge sulle comunità religiose e filosofiche. La nuova legge dovrebbe sostituire la vigente legge sulla libertà religiosa del 2007 che gode di largo consenso tra le maggiori Chiese e comunità religiose in Slovenia, la quale venne confermata, tranne due articoli di minore importanza, anche dalla Corte costituzionale il 15 aprile di quest’anno. L’intenzione dell’Ufficio governativo ha pertanto suscitato perplessità nel Consiglio delle Chiese cristiane (di cui sono membri la Chiesa cattolica, la Chiesa serbo-ortodossa, la Chiesa luterana) che insieme alla Comunità musulmana con una dichiarazione congiunta del 9 novembre 2010 hanno espresso contrarietà al cambiamento della legge esistente, giudicata dalla maggioranza di loro come moderata ed equilibrata.La proposta dell’Ufficio governativo è un tentativo di ridefinizione del rapporto tra Stato e Chiese o comunità religiose, basato sulla concezione laicista di netta separazione tra Stato e religione. Ciò porta alla riduzione dell’importanza della religione nella società e alla sua eliminazione progressiva dalla vita sociale; queste sono pratiche ben conosciute nei regimi comunisti. In Controtendenza con la prassi europea nell’ambito della libertà religiosa, i promotori della nuova legge non distinguono tra le Chiese e le comunità religiose, ma soltanto tra le comunità religiose e quelle filosofiche. Lo status delle Chiese e delle comunità religiose verrebbe così equiparato a qualsiasi altra associazione o società, sulle quali lo Stato esercita un maggior controllo. In questo modo non si perde soltanto l’autonomia garantita degli enti religiosi, ma si spiana anche la strada alla possibilità d’interferenza anticostituzionale dello Stato negli affari religiosi. Il trasferimento di alcune funzioni dell’Ufficio governativo agli altri organi statali significherebbe una complicazione aggiuntiva e una riduzione del livello di dialogo e di regolamento dei rapporti tra Stato ed enti religiosi. Sono proprio i rapporti stabili e nel segno del dialogo ad essere richiesti sia dalla Costituzione che dal Trattato di Lisbona, secondo il quale l’Unione europea riconosce l’identità e il contributo specifico delle Chiese e comunità religiose e su tale base intrattiene con esse un dialogo “aperto, trasparente e regolare” (Art. 17).I punti di partenza dell’Ufficio per le comunità religiose sono contrari ai principi del diritto costituzionale e del concetto europeo di libertà religiosa, secondo il quale le Chiese e le comunità religiose rappresentano una componente positiva nella società civile. Una nuova legge non è soltanto inutile, ma conduce alla strumentalizzazione politica della religione. I fedeli di diverse confessioni ci aspettiamo dallo Stato uno status giuridico stabile con la realizzazione del diritto alla tutela legale. Essa sicuramente non è garantita dalla modifica della legge esistente che definisce l’esercizio di uno dei diritti umani più importanti, quello della libertà religiosa in tutte e quattro le dimensioni: individuale e collettiva, privata e pubblica.