CITTADINI DI EUROPA
Il percorso verso una identità uguale e distinta
Il concetto giuridico di "cittadinanza europea" ha preso forma con gradualità, procedendo in parallelo con la costruzione della "casa comune". Il rafforzamento della collaborazione economica, politica e istituzionale, fra gli Stati aderenti, prima alla Cee e poi all’attuale Ue, ha portato infine all’affermazione di una "doppia cittadinanza", nazionale ed europea. L’una e l’altra tendono non già a sostituirsi bensì a rafforzarsi reciprocamente, contribuendo, insieme, a definire l’identità comunitaria. L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (dicembre 2009), che comprende la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha infine messo "nero su bianco" i diritti i civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di chi vive nell’Ue. L’evoluzione storica. Già il Trattato di Roma del 1957, che istituiva la Cee (Comunità economica europea), riconosceva la libera circolazione dei lavoratori nel territorio dei sei Stati fondatori. Tale limitazione alla libera circolazione, legata all’esercizio di un’attività professionale, verrà superata nel 1986 con il cosiddetto Atto unico, prima vera riforma dei Trattati Cee. Da allora la libera circolazione di tutti i cittadini è uno dei capisaldi del diritti comunitario. Con il Trattato sull’Unione europea (noto come Trattato di Maastricht) del 1992, è stata infine riconosciuta "ufficialmente" l’esistenza della "cittadinanza europea", che costituisce una "cittadinanza complementare", per il fatto che, come si è detto, si aggiunge a quella nazionale. Dunque per i Trattati europei che tutti gli Stati aderenti hanno sottoscritto e si impegnano a rispettare, e la cui "custodia" e difesa è affidata alla Commissione Ue ogni cittadino estone o tedesco, irlandese o maltese, francese oppure romeno, è al contempo cittadino europeo e per questo gode dei diritti definiti dalla Carta dei diritti fondamentali. Diritti di cittadinanza. I diritti basilari attribuiti al cittadino europeo comprendono anzitutto: il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno su tutto il territorio dei 27 Stati membri dell’Unione (invocato in questi giorni a proposito delle espulsioni di Rom dalla Francia, contro la quale la Commissione ha annunciato per voce della vicepresidente Viviane Reding – una procedura di infrazione); il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza; il diritto di beneficiare ovunque nel mondo della protezione diplomatica o consolare; il diritto di petizione al Parlamento europeo e di ricorso al Mediatore (Ombudsman); il diritto di accedere ai documenti Ue. Il diritto di libera circolazione o di soggiorno può subire delle motivate limitazioni, decise da uno Stato membro, determinate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità; tali limitazioni possono essere imposte solo in relazione al comportamento personale e mai secondo "considerazioni generali di prevenzione" o legate "all’origine etnica o nazionale", come ha ricordato una recentissima risoluzione del Parlamento europeo (9 settembre). Dignità e libertà. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha dato piena forza giuridica anche alla Carta dei diritti fondamentali, si è ora provveduto a un elenco esplicito e più articolato di tutti i diritti di cui godono i cittadini europei, che devono essere rispettati e promossi oltre che dagli Stati aderenti, dalle istituzioni comunitarie di Strasburgo e Bruxelles, mentre la Corte di giustizia di Lussemburgo è chiamata a vigilare sul rispetto della Carta (solo Gran Bretagna, Polonia e Repubblica ceca hanno per ora invocato la clausola "opt out", rinunciando a incorporare la Carta dei diritti nel loro sistema giuridico). Il testo definito a Nizza nel 2000 e finalmente divenuto vincolante comprende sei parti, che elencano altrettanti "diritti fondamentali". La dignità (articoli 1-5) comprende il diritto alla vita e all’integrità della persona, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti. Gli articoli sulla libertà (6-19) si riferiscono a un carnet piuttosto ampio, che comprende fra gli altri il rispetto della vita privata e familiare, la protezione della privacy, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, la libertà di coscienza e di religione, la libertà d’informazione e di opinione. Gli altri capitoli. L’uguaglianza (articoli da 20 a 26) è anzitutto intesa "davanti alla legge", e si estende alla non discriminazione, alla tutela della diversità culturale, religiosa e linguistica, comprende la parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, dei disabili e degli anziani. Ampio anche il capitolo della solidarietà (27-38) che riguarda le prerogative dei lavoratori, la tutela dell’ambiente o la protezione dei consumatori. Vengono poi i diritti connessi alla cittadinanza in senso stretto (39-46), sopra menzionati (circolazione, voto, eleggibilità…). Infine gli articoli sulla giustizia (47-50) prevedono ad esempio la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa legale.