STAMINALI EMBRIONALI
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
Non è brevettabile un procedimento che, ricorrendo al prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, comporti la distruzione dell’embrione stesso. È, in sintesi, quanto stabilito il 18 ottobre dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza sul caso C-34/10. La Corte di Lussemburgo era chiamata ad esprimersi in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte federale tedesca di Cassazione (Bundesgerichtshof) cui si era appellato il ricercatore tedesco Oliver Brüstle dopo la dichiarazione di nullità di un suo brevetto, relativo alla produzione di cellule progenitrici ricavate da cellule staminali embrionali umane, da parte del Tribunale federale tedesco competente (Bundespatentgericht), sulla base di un ricorso presentato dall’associazione Greenpeace. Lo scorso 10 marzo l’avvocato generale della Corte, Yves Bot, al termine della sua istruttoria aveva confermato la nullità del brevetto ribadendo la “non brevettabilità” delle cellule staminali embrionali.Fini terapeutici o diagnostici. In sede di esame della nozione di “embrione umano”, mancante nella direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la Corte precisa che in base “ad un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva”, il contesto e la finalità di quest’ultima “rivelano che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato”. Ne risulta che “la nozione di ‘embrione umano’ deve essere intesa in senso ampio”. Pertanto, secondo i giudici, “sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un ‘embrione umano’, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”; “deve essere riconosciuta questa qualificazione di ‘embrione umano’ anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi”. La Corte spiega che “accordare a un’invenzione un brevetto implica, in linea di principio, lo sfruttamento industriale e commerciale della stessa”. Anche “se lo scopo di ricerca scientifica deve essere distinto dai fini industriali e commerciali”, per i giudici “l’utilizzazione, oggetto di una domanda di brevetto, di embrioni umani a fini di ricerca scientifica non può essere distinta da uno sfruttamento industriale e commerciale e, pertanto, sottrarsi all’esclusione dalla brevettabilità”. Di conseguenza anche la ricerca scientifica che implichi l’utilizzazione di embrioni umani “non può ottenere la protezione del diritto dei brevetti”. Quanto alla brevettabilità di un’invenzione relativa alla produzione di cellule progenitrici neurali, la Corte sottolinea, da un lato, “che quest’ultima presuppone il prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, e, dall’altro, che il prelievo comporta la distruzione dell’embrione”. La brevettabilità di tale invenzione avrebbe pertanto “la conseguenza di consentire al richiedente un brevetto di eludere il divieto di brevettabilità”. “Un’invenzione non può essere brevettata – concludono i giudici lussemburghesi – qualora l’attuazione del procedimento richieda, in via preliminare, la distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza”. Pietra miliare a difesa della vita. “Una definizione ampia e scientificamente solida dell’embrione umano” e “una pietra miliare nella protezione della vita umana nella legislazione europea”. Questo il commento della Comece (Commissione episcopati Comunità europea) alla sentenza. Osservando che la Corte “era chiamata a dare una chiara interpretazione giuridica della nozione di embrione umano”, la Comece condivide pienamente quella offerta dai giudici e la definisce “ampia e scientificamente solida”. Positivo inoltre il divieto di brevettare il prelievo di una cellula staminale da un embrione comportando la distruzione dell’embrione stesso. La Comece sottolinea il possibile impulso che la sentenza potrebbe imprimere “allo sviluppo della ricerca scientifica su fonti alternative”, rimasta “nell’ombra della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane”, e avverte che “l’uso di cellule staminali adulte derivate dal sangue del cordone ombelicale” in alcuni casi “offre già importanti prospettive per la medicina rigenerativa” e gode di ampia accettazione a livello scientifico ed etico. Secondo i vescovi, il pronunciamento può dunque favorire “una ricerca in grado di coniugare il rispetto per la vita umana con trattamenti di cura efficaci e innovativi”, e deve pertanto “essere accolto come una pietra miliare nella protezione della vita umana nella legislazione europea, che molto probabilmente avrà un impatto positivo su concreti ambiti della politica come il finanziamento della ricerca nell’Ue”.