UE-BIOETICA

Il corpo non si commercia

Cellule staminali embrionali: in attesa del parere della Corte di giustizia Ue

“Il recepimento da parte della Corte di giustizia delle conclusioni del suo avvocato generale, con un parere definitivo e vincolante, indirizzerebbe la ricerca europea verso standard etici rispettosi della dignità dell’essere umano in tutte le fasi della sua esistenza”. A sostenerlo, in attesa del pronunciamento finale della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla nozione di embrioni umani, sulla loro utilizzazione a fini industriali o commerciali, e sulla brevettabilità delle cellule staminali embrionali, è Antonio G. Spagnolo, direttore dell’Istituto di Bioetica dell’Università cattolica di Roma, nell’editoriale del fascicolo in uscita del bimestrale internazionale di bioetica “Medicina e morale”. La Corte di Lussemburgo è chiamata ad esprimersi in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte federale tedesca di Cassazione (Bundesgerichtshof) cui si era appellato il ricercatore tedesco Oliver Brüstle dopo la dichiarazione di nullità di un suo brevetto, relativo alla produzione di cellule “pluripotenti” ottenute da cellule staminali embrionali, da parte del Tribunale federale tedesco competente (Bundespatentgericht), sulla base di un ricorso presentato dall’associazione Greenpeace (cfr SIR Europa 52/2011).Non “brevettabilità” delle cellule staminali embrionali. Spagnolo fa riferimento alle conclusioni espresse lo scorso 10 marzo dall’avvocato generale della Corte, Yves Bot, al termine della sua istruttoria che, in sintesi, confermano la nullità del brevetto ribadendo la “non brevettabilità” delle cellule staminali embrionali. Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale viene conferito al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione per cui viene richiesto, in un territorio e per un periodo ben determinato, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la stessa invenzione senza autorizzazione. In Europa la materia è disciplinata dalla Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che contiene un esplicito riferimento al riconoscimento del diritto dei brevetti in questo campo ma solo nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l’integrità dell’essere umano, escludendo pertanto la brevettabilità di invenzioni ad essi contrarie. Tra i casi espressamente indicati al riguardo dal Parlamento Ue c’è “l’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali” (art. 6, n. 2, lett. c)). Proprio sull’interpretazione di questo passaggio si innesta il caso in questione che ha già diviso la comunità scientifica.No a “strumentalizzazioni” del corpo umano. Anzitutto, sottolinea Spagnolo, Bot afferma che il prezzo della concorrenza di mercato non può essere “il sacrificio dei valori sui quali si fonda l’Unione”, e ritiene imprescindibile una definizione “comunitaria” di embrione umano, sulla quale la Direttiva nulla dice esplicitamente. Al riguardo l’avvocato generale si rifà a tre fonti diverse: la legislazione degli Stati membri, i termini della Direttiva e i dati attuali della scienza. Se le singole legislazioni nazionali non concordano sul termine a partire dal quale si può parlare di embrione e la Direttiva, pur non fornendo alcuna definizione esplicita, rivendica la protezione del “corpo umano”, “ai diversi stadi della sua costituzione e del suo sviluppo”, per Bot, che al riguardo richiama le attuali conoscenze scientifiche, “le cellule totipotenti, in quanto sono in grado di riprodurre l’intero embrione, costituiscono il primo stadio del corpo umano. Di conseguenza, esse devono essere giuridicamente qualificate come embrioni”. Queste argomentazioni, osserva Spagnolo, “concorrono senza dubbio a definire in modo inequivocabile l’embrione umano come corpo umano fin dalla fecondazione. E la protezione che garantisce la Direttiva (con il divieto di brevettabilità) non può che riferirsi anche a queste prime fasi della formazione embrionale”. Circa le cellule embrionali pluripotenti, “queste possono effettivamente essere considerate ‘parti’ di un corpo umano, non potendo dare vita per definizione ad un altro embrione”, ammette Spagnolo, tuttavia, “poiché il loro prelievo comporta la distruzione dell’embrione nel suo stadio di blastocisti, si tratta di distruzione di un corpo umano che la Direttiva intende proteggere”. Chiarissima e del tutto conseguente la conclusione di Bot: “Procedere con un’applicazione industriale di un’invenzione che utilizza cellule staminali embrionali significherebbe utilizzare gli embrioni umani come un banale materiale di partenza. Siffatta invenzione strumentalizzerebbe il corpo umano ai primi stadi del suo sviluppo”.Standard per la ricerca. Secondo Spagnolo, nella vicenda “non sono da tutelare solo gli ‘interessi commerciali europei’, ma altri aspetti, altrettanto importanti nel definire gli standard europei che l’Europa si è data per regolamentare la ricerca. E quello etico non è assolutamente secondario”. Sul piano antropologico, “il rigore argomentativo di Bot” e il suo riferimento al “corpo umano” rappresentano “una premessa importante per arrivare alla coerente conclusione che la presenza di un corpo umano vivente non può che indicare la presenza di un essere umano”.