UE E DIRITTO PENALE
Una nota sul settimanale ”L’Aurore du Bourbonnais”
In virtù delle competenze in materia di diritto penale acquisite dall’Unione europea con il Trattato di Lisbona, alla fine di aprile i ministri Ue della giustizia hanno adottato, su proposta della Commissione, una nuova direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali che renderà applicabile la disciplina in questa materia – al momento regolamentata solo in un terzo dei Paesi Ue – in tutti i 27 Stati membri. Il provvedimento consentirà agli indagati di un reato di essere informati sui loro diritti in una lingua che comprendono: chiunque venga arrestato o sia oggetto di un mandato d’arresto europeo riceverà una comunicazione con l’elenco dei diritti fondamentali nell’ambito del procedimento penale in corso. Una volta entrata in vigore (due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue che dovrebbe avvenire a settimane), la nuova direttiva verrà applicata, secondo stime di Bruxelles, a otto milioni di procedimenti penali ogni anno distribuiti nei 27 Paesi membri. Il provvedimento rafforza la disciplina sull’equo processo e il diritto alla difesa, tutelati sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sull’importanza che “una politica penale dell’Ue” abbia come obiettivo generale il rafforzamento della fiducia dei cittadini di “vivere in un’Europa di libertà, sicurezza e giustizia”, si sofferma Elisabeth Legrand dalle colonne del settimanale francese “L’Aurore du Bourbonnais” (www.auroredubourbonnais.fr 11/05/2012).Evitare “aree di impunità”. Secondo l’indagine di Eurobarometro della primavera 2011, i cittadini Ue considerano la criminalità “un problema importante” e non più un “fenomeno solo nazionale”. Cybercrime, traffico di droghe ed esseri umani, criminalità organizzata sono infatti divenuti “sempre più internazionali e sofisticati”. Per questo, osserva Legrand, “è importante assicurare che i criminali non sfruttino le diversità fra i sistemi giuridici penali nazionali. Differenze giuridiche importanti” tra i sistemi penali dei 27 possono infatti “rendere difficile la cooperazione giudiziaria”. Gli autori di infrazioni penali “possono e sono di fatto incoraggiati a farlo scegliere lo Stato membro con il regime sanzionatorio più clemente per alcuni tipi di reato, a meno che un certo avvicinamento dei diritti nazionali non consenta di evitare l’esistenza di aree di impunità”. Secondo l’autrice dell’analisi, il diritto penale rimane tuttavia “un ambito d’azione politica sensibile” e non può non rispecchiare “valori fondamentali, costumi e scelte di una specifica società”. Per questo “una completa armonizzazione della totalità delle normative penali non è possibile, né auspicabile. Ciò che conta è che la legislazione Ue in materia costituisca un autentico valore aggiunto”. Valore aggiunto. Tra le misure adottate dall’Ue prima della ratifica del Trattato di Lisbona per contrastare la criminalità, il mandato di arresto europeo (2004) che impone ad ogni autorità giudiziaria nazionale di riconoscere, dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Oggi, sottolinea Legrand, questo mandato “agevola molto la procedura di estradizione dei criminali”. Ma il Trattato di Lisbona allarga l’orizzonte perché, si legge ancora nell’articolo, “offre una cornice giuridica alla legislazione penale che consente all’Ue di colmare lacune o défaillance in ambiti in cui la sua azione rappresenta un autentico valore aggiunto”. D’ora in poi le istituzioni europee competenti possono infatti definire “comportamenti sanzionabili penalmente, regole a garanzia dei diritti dei sospettati, dei soggetti accusati e delle vittime”, mentre “il dispositivo giuridico conferisce un importante ruolo al Parlamento europeo e prevede un controllo giuridico approfondito da parte della Corte di giustizia dell’Ue”. Il Trattato di Lisbona rafforza inoltre in modo considerevole il ruolo dei Parlamenti nazionali “che possono esprimere il proprio punto di vista su progetti di atti legislativi e svolgono una parte più importante nel controllo dei principi di sussidiarietà”. Rafforzare la fiducia dei cittadini. Infine, rileva Legrand, “la Carta europea dei diritti fondamentali stabilisce importanti limiti alle azioni dell’Ue in questo ambito”. Un aspetto “importante”, secondo l’esperta, “perché le misure di diritto penale comprendono norme esigenti che possono tradursi in privazione della libertà. È la ragione per la quale la Carta enuncia una serie di norme vincolanti per proteggere i cittadini”. “Una politica penale per l’Unione europea avverte – dovrebbe avere come obiettivo generale il rafforzamento della fiducia dei cittadini nel fatto di vivere in un’Europa di libertà, sicurezza e giustizia”. È necessario, conclude Legrand, “che il diritto dell’Ue tuteli i loro interessi e venga pienamente applicato e rispettato”.