LIBERTÀ DELLA CHIESA
La Corte di Strasburgo sul ricorso del prete sposato insegnante di religione
“Una bella vittoria per la libertà della Chiesa”. Grégor Puppinck, direttore di Eclj (European Centre for Law and Justice – www.eclj.org), definisce così la sentenza resa nota il 15 maggio, con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che la decisione dei vescovi spagnoli di “non rinnovare il contratto per l’insegnamento della religione ad un prete sposato e militante nel Movimento per il celibato facoltativo, deriva dal principio della libertà religiosa, tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, e pertanto “non viola l’art.8” della stessa Convenzione (sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, ndr). L’Eclj, Ong internazionale impegnata nella tutela dei diritti umani, è intervenuta nella questione come “parte terza” (amicus curiae) e rappresentante legale della Conferenza episcopale spagnola. La sentenza, sottolinea Puppinck, “rispecchia il ragionamento sviluppato dall’Eclj nelle sue osservazioni scritte del 20 ottobre 2011”.Il caso. L’affaire (Fernandez-Martínez v. Spain – application no 56030/07), spiega una nota della Corte di Strasburgo, riguarda la decisione dell’episcopato spagnolo di non rinnovare il contratto di insegnamento della religione e della morale cattolica in una scuola superiore statale di Murcia ad un sacerdote, José Antonio Fernández-Martínez, sposato e padre di cinque figli, in seguito alla pubblicazione di un articolo che ne ha reso pubblica l’appartenenza al “Movimento per il celibato facoltativo”. Martínez ha ottenuto nel 1997 dalle autorità vaticane la dispensa dal celibato da lui richiesta, accompagnata dalla precisazione che ai beneficiari di tale dispensa non era consentito l’insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni pubbliche, a meno che il vescovo locale non avesse disposto altrimenti. Sulla base del diritto riconosciuto al vescovo da specifici accordi con le autorità statali di designare gli insegnanti di religione e morale cattolica, sempre nel 1997 l’arcivescovo di Cartagena ha informato il ministero della Pubblica istruzione della propria intenzione di non rinnovare il contratto all’insegnante; decisione notificata dal ministero a Martínez.Natura “strettamente religiosa”. Dopo i ricorsi al Tribunale del lavoro di Murcia, all’Alta Corte di giustizia e alla Corte costituzionale, Martínez si è rivolto alla Corte di Strasburgo invocando l’art.8 della Convenzione europea e affermando, prosegue la nota, “che il mancato rinnovo del contratto a causa della sua situazione personale e familiare aveva appunto violato il suo diritto alla vita privata e familiare”. La Corte, in estrema sintesi, era chiamata a stabilire se lo Stato fosse tenuto a far prevalere il diritto di Martínez ai sensi dell’art.8 (diritto al rispetto della vita privata) sui diritti della Chiesa ai sensi degli artt.9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) e 11 (libertà di associazione). Nel sottolineare che secondo il diritto spagnolo “il concetto di autonomia delle comunità religiose è completato dal principio della neutralità religiosa dello Stato” che impedisce a quest’ultimo di “pronunciarsi su questioni come il celibato dei preti”, la Corte afferma che “le circostanze motivanti il mancato rinnovo del contratto” al ricorrente “sono di natura strettamente religiosa”, nonostante questi “sia un dipendente dello Stato”. I giudici, evidenzia Puppinck, hanno sottolineato “il legame di speciale fiducia” che deve unire un insegnante di religione cattolica alla sua Chiesa. In ragione della “particolare natura” del suo lavoro e della sua situazione personale, “il ricorrente era soggetto ad un ancora maggiore obbligo di lealtà”. Le autorità ecclesiastiche hanno pertanto “adempiuto agli obblighi derivanti dalla loro autonomia religiosa”, e da parte delle “giurisdizioni competenti” non vi è stata “alcuna violazione dell’art.8”. Tappa importante per la libertà della Chiesa in Europa. In sostanza, spiega Puppinck, “il richiedente chiedeva alla Corte di arbitrare” il conflitto derivante dalla “organizzazione delle relazioni tra due società quali la Chiesa cattolica e lo Stato”. Secondo il giurista, “con prudenza e riserva” la Corte ha riconosciuto la propria “incompetenza” a pronunciarsi su una decisione “di natura strettamente religiosa”, ed ha precisato che il proprio ruolo “deve limitarsi a verificare se non siano stati violati i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale o la dignità del ricorrente”. Il pronunciamento di Strasburgo, sottolinea inoltre Puppinck, “mette in causa la conformità alla Convenzione di alcune recenti sentenze di tribunali spagnoli a favore di insegnanti di religione il cui stile di vita non era in accordo con la religione che avrebbero dovuto testimoniare” nei fatti. Più in generale, conclude, si tratta di “una tappa importante per il riconoscimento e il rispetto in Europa della libertà della Chiesa all’interno e di fronte alla società civile”. Trattandosi di una “sentenza di Chambre”, il pronunciamento non è definitivo. Ognuna delle parti può chiedere entro tre mesi il rinvio del caso alla Grande Chambre. In caso di accoglimento, il pronunciamento di Grande Chambre sarà definitivo. In caso di rigetto della richiesta, diventerà definitiva questa sentenza di Chambre.