Per chiarire a quali norme è soggetta l’amministrazione dei fondi delle diocesi italiane e quali controlli vengono esercitati su questa gestione, il Sir ha intervistato mons. Attilio Nicora, delegato della Presidenza Cei per le questioni giuridiche.Quali entrate concorrono a costituire il patrimonio a disposizione di una diocesi?”L’ente “diocesi” è di origine recente: è stato costituito, infatti, nel 1986, quando è venuto meno in forza della revisione del Concordato l’ente beneficiale “mensa vescovile”. Mentre la “mensa vescovile” aveva il compito di assicurare il congruo sostentamento della persona del Vescovo, la “diocesi” ha finalità più generali e complesse: le sue risorse devono servire per provvedere al personale, agli strumenti pastorali e alle iniziative di evangelizzazione e di carità che sono proprie di quella comunità istituzionale di fedeli guidata dal Vescovo, che è appunto la diocesi intesa nel suo significato teologico-pastorale. Le risorse di cui la diocesi dispone sono principalmente le seguenti: immobili funzionali all’esercizio della propria attività, precedentemente intestati alla “mensa” e non assegnati all’Istituto per il sostentamento del clero; offerte dei fedeli; tributi ecclesiastici versati dagli enti soggetti alla giurisdizione del Vescovo (ad es. le parrocchie); tasse per il compimento di atti amministrativi di curia; redditi di beni provenienti da lasciti o donazioni; assegnazioni della C.E.I. per esigenze di culto e pastorale e per interventi caritativi, derivanti dal flusso annuale dell’8 per mille IRPEF destinato dai contribuenti alla Chiesa Cattolica. In diverse diocesi, esiste accanto all’ente “diocesi” un altro ente, spesso chiamato “opera per la preservazione e diffusione della fede”, che prima della revisione del Concordato provvedeva a raccogliere e a gestire le risorse necessarie alla vita diocesana. Normalmente questi enti continuano ad esistere e ad operare, con final ità talvolta specificamente mirate (costruzione di nuove chiese, sostegno alle vocazioni ecclesiastiche, assistenza al clero anziano, ecc.). E’ chiaro che l’entità delle risorse di cui dispongono l’ente diocesi e gli altri eventuali enti collegati dipende dalla configurazione territoriale e demografica della circoscrizione diocesana, dalla tradizione di partecipazione più o meno intensa dei fedeli alle necessità della Chiesa, dalle complesse vicende storiche caratteristiche del contesto italiano”.In base a quale criterio vengono ripartiti i fondi dell’otto per mille tra le diocesi italiane?”Le risorse provenienti dall’8 per mille sono così ripartite tra le 227 diocesi italiane: per circa la metà sono assegnate in parti eguali, a prescindere dall’entità della singola diocesi, per l’altra metà invece sono assegnate in proporzione del numero degli abitanti. Tali risorse finanziarie devono essere usate, in forza della normativa pattizia, per due finalità essenziali: per le esigenze di culto e di pastorale proprie della popolazione diocesana, e per interventi caritativi in favore della medesima. I criteri per l’assegnazione dei fondi a iniziative, progetti, opere concrete sono stabiliti dal Vescovo, sentito il parere degli organismi consultivi diocesani, attenendosi ad alcune indicazioni generali date dalla Conferenza Episcopale Italiana. Entro il mese di aprile di ciascun anno, i Vescovi sono tenuti a trasmettere alla C.E.I. il rendiconto essenziale riguardante le quantità e le modalità di impiego delle somme ricevute l’anno precedente in coerenza con le indicazioni di cui sopra. E’ appena il caso di ricordare che quanto precisato non riguarda l’intero 8 per mille ricevuto dalla Chiesa Cattolica. Infatti con l’8 per mille si provvede anche, annualmente, all’integrazione delle risorse necessarie per il sostentamento del clero in Italia, a taluni interventi pastorali e caritativi di rilievo nazionale individu ati dalla C.E.I., agli interventi caritativi nei Paesi del terzo m