Oltre a dare disposizioni su eventuali terapie mediche in caso di malattia, purché queste non siano in contrasto con le leggi vigenti quindi non si potrà richiedere l’eutanasia -, la Dat prevede anche l’indicazione di un “fiduciario”, una persona (familiare, amico…) che sia garante del rispetto delle volontà espresse nella dichiarazione. Ma perché sia valida la Dat deve essere “scritta, redatta da soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, informati, autonomi e non sottoposti ad alcuna pressione familiare, sociale, ambientale riportare una data precisa” e “non può essere sostituita ha precisato D’Agostino- da un eventuale modulo scaricato da Internet su cui apporre la firma”. La Dat, ha aggiunto, “non è, tuttavia, vincolante per il medico, il quale non è un ottuso al servizio del malato ma un professionista che ha il dovere di conoscere il volere del paziente ma operare, in autonomia, nella scelta della terapia migliore e più efficace, anche alla luce dei più recenti progressi della medicina”. Qualora il medico decidesse di non seguire le indicazioni date dal paziente nella Dat, “deve motivarne per iscritto le ragioni nella cartella medica medica “. “La speranza ha concluso il presidente del Cnb è che il documento possa essere colto come un invito al Parlamento per definire una legge-quadro che accolga la Convenzione di Oviedo del 1997 ratificata anche dall’Italia”.