PEDOPORNOGRAFIA: IL DDL IN DISCUSSIONE AL SENATO, SCHEDA

Il ddl approvato il 15 giugno scorso dalla Camera (e da oggi all’esame del Senato), "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", rispetto a quello originario del governo presenta alcuni aspetti problematici che, se confermati dal proseguimento dell’esame parlamentare, potrebbero rendere in parte vani i tentativi diretti a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia. L’aspetto che desta maggiore preoccupazione è rappresentato dalla seconda parte dell’art. 4, relativo ai "casi di non punibilità": se, infatti, il ddl governativo originario – in sintonia con l’atteggiamento di rigore che ha ispirato la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile – aveva fatto un uso parziale della facoltà di prevedere alcune esclusioni della responsabilità penale per le condotte connesse alla pornografia infantile, l’iter parlamentare conclusosi alla Camera dei deputati ha esteso l’impunibilità anche alle persone maggiorenni che producono materiale pornografico che rappresenta un minore che abbia raggiunto l’età del consenso sessuale. Nel ddl governativo originario era previsto invece che, nell’ambito dei soli rapporti tra minorenni, la produzione del materiale pornografico non fosse punibile qualora lo stesso fosse prodotto e detenuto da un minore degli anni diciotto ed il materiale medesimo ritraesse o rappresentasse un minore che avesse raggiunto l’età del consenso sessuale e fosse rimasto nella esclusiva disponibilità dei soggetti minori rappresentati. Inoltre, nel testo di legge approvato alla Camera non è punibile il minorenne che produce o detiene il materiale pornografico quando il materiale rappresenta un minore che ha compiuto gli anni tredici se la differenza d’età tra i soggetti non è superiore a tre anni.” ”