Di Pietro ha chiarito, invece, che "la Convezione di Oviedo viene sempre chiamata in causa come motivazione per cui tutti gli Stati dovrebbero adottare direttive in tema di disposizioni anticipate, ma, in realtà, la Convenzione, pur dando particolare rilievo ai desideri precedentemente espressi dal paziente, non indica né in quale modo tali desideri debbano essere recepiti, né che questo debba essere oggetto di una legge. Insomma, tenere presenti i desideri del paziente non significa che essi siano vincolanti". La preoccupazione di Rodolfo Proietti dell’Università cattolica di Roma "è che si spacci qualsiasi cosa per accanimento terapeutico": "Un testamento biologico, nel quale il paziente chiedesse di sospendere le cure, crea dei problemi al dovere del medico di intervenire. Spero che la deontologia e la legge trovino un linguaggio comune perché come medico non posso essere processato per omissione di soccorso, se non intervengo in caso di morte evitabile, o per violenza privata, se intervengo contro al volontà del paziente". Dal punto di vista giuridico, ha commentato Bianco, "il medico che si astiene in base alla volontà del paziente non è perseguibile, a meno che non si tratti di eutanasia. Comunque, il testamento biologico non può essere vincolante per il medico che deve valutare l’attualità della situazione del paziente".