"La società naturale fondata dalla coppia paritaria dei coniugi ha precisato Casavola è la prima delle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’uomo". Perciò è impegno "cogente per il legislatore" finalizzare "ogni norma del diritto di famiglia per il compimento della vocazione umana di ciascuno dei membri della comunità domestica". Tornando all’art. 29, "il sistema ‘diritti della famiglia’ ha come sua fonte il matrimonio" e, in assenza di esso, "quel sistema non si costituisce". Pertanto "le famiglie non matrimoniali sono riconducibili alle formazioni sociali, di cui all’art. 2 della Costituzione, non al modello costituzionale della famiglia matrimoniale dell’art. 29". Ne consegue che "le tutele apprestabili dal legislatore a situazioni proprie della famiglia di fatto vanno ricollegate ai diritti inviolabili e alle formazioni sociali di cui all’art. 2 della Costituzione o al diritto patrimoniale comune".