EMILIA ROMAGNA

Statuto regionale

L’iter di elaborazione della Carta regionale dal 2003 ad oggi

In data 8 ottobre 2004 il Governo ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale 9 punti dello Statuto medesimo, in quanto sono stati constatati profili di illegittimità costituzionale.Con la sentenza n. 379 del 6 dicembre 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. f), riguardanti l’estensione del diritto di voto agli immigrati.(22 dicembre 2004) Nella seduta del 14 settembre 2004 l’Aula del Consiglio regionale ha approvato in via definitiva il testo del nuovo Statuto.Nell’ambito del Preambolo viene fatto un generico riferimento al "patrimonio religioso" della Regione. Sempre nel Preambolo si afferma che la Regione riconosce la "pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale".L’art. 2 (Obiettivi) prevede che la Regione ispiri prioritariamente la sua azione, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: "attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli …che ne impediscono l’effettiva realizzazione…; rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo; rispetto delle diverse culture, etnie e religioni".L’art. 9 (Le formazioni sociali) stabilisce che la Regione riconosce e valorizza, fra l’altro "la funzione sociale delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento".(30 settembre 2004) Nella seduta del 1° luglio 2004 l’aula del Consiglio regionale ha approvato in prima lettura il progetto del nuovo Statuto regionale. Nell’ambito del Preambolo che introduce il testo viene fatto un generico riferimento al “patrimonio religioso” della Regione. Sempre la “religione” viene citata altre due volte per affermare che non deve essere fattore di discriminazione.Mentre non risulta nel progetto attuale alcun riferimento esplicito al diritto alla vita e alla famiglia fondata sul matrimonio, l’art. 2 dichiara che la Regione ispira la sua azione, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: “Attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli che ne impediscono l’effettiva realizzazione; rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo; rispetto delle diverse culture, etnie e religioni; godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e apolidi, assicurando, nel rispetto dei poteri che le sono costituzionalmente riconosciuti, il diritto di voto degli immigrati residenti”.(23 luglio 2004) La Commissione per la revisione dello Statuto sta proseguendo l’esame della proposta concernente “Ipotesi di proposizioni normative per la redazione di un progetto di Statuto”.Nella seduta del 20 febbraio 2004, la Commissione ha terminato l’esame del Titolo IX e approvato, pertanto, gli articoli da 7 a 67 del nuovo Statuto regionale. Durante le ultime sedute, invece, è iniziata la discussione del Titolo I ed è stato approvato il Preambolo oltre ai primi sei articoli.Nell’ambito dell’art. 2, il progetto statutario stabilisce, tra l’altro, che la Regione ispira la sua azione prioritariamente al "rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo; delle diverse culture, etnie e religioni; il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nel rispetto dei poteri che le sono costituzionalmente riconosciuti, il diritto di voto degli immigrati residenti".(18 aprile 2004) La Commissione per la revisione dello Statuto sta proseguendo l’esame della proposta concernente "Ipotesi di proposizioni normative per la redazione di un progetto di Statuto".Il testo, redatto da un collegio di esperti, è stato dapprima discusso dalle parti sociali e dal 29 aprile u.s. è all’esame della Commissione stessa.(27 gennaio 2004)La proposta concernente “Ipotesi di proposizioni normative per la redazione di un progetto di Statuto” è sempre all’esame della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto. Nel corso della seduta svoltasi il 18 luglio 2003 la Commissione ha approvato la stesura dei nuovi articoli 19, 20 e 21, completando la prima lettura del Titolo II – “Il Consiglio regionale”.(5 settembre 2003)La proposta concernente “Ipotesi di proposizioni normative per la redazione di un progetto di Statuto”, il cui testo è stato redatto da un collegio di esperti, è all’esame della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto. Al 1 luglio u.s. risultano approvati gli articoli da 7 a 10, concernenti l’organizzazione del Consiglio regionale.(15 luglio 2003)L’11 febbraio 2003 è stata presentata una prima proposta concernente “Ipotesi di proposizioni normative per la redazione di un progetto di Statuto”. Il testo, redatto da un collegio di esperti, è stato dapprima discusso dalla Commissione per la revisione dello Statuto assieme alle parti sociali e dal 29 aprile 2003 è all’esame della Commissione stessa.(14 maggio 2003)