CASO ENGLARO: CENTRO DI BIOETICA DELLA CATTOLICA, GARANTIRE "IL DIRITTO ALLA VITA" (2)

Entrando nel merito, il Centro della Cattolica fa notare che la sentenza "contrasta con il punto F dell’articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che afferma il dovere da parte degli Stati di ‘prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazioni di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità’". In altre parole, "il fatto che Eluana sia una persona con gravissima disabilità, come tutti coloro che sono in stato vegetativo, non può quindi essere addotto come motivo per sottrarla all’alimentazione e all’idratazione che le sono dovute". In secondo luogo, "non è condivisibile la tesi secondo cui la richiesta di sospendere alimentazione e idratazione non riguarderebbe ‘l’interesse pubblico e generale’, ma sarebbe soltanto l’espressione di un ‘diritto personalissimo del soggetto, di spessore costituzionale come il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita anche in quella terminale’". Questo perché, si spiega nella nota, "non ci sono in atto trattamenti specificamente terapeutici", ed inoltre "la condizione di Eluana non è quella di un malato in fase terminale, ma di una persona con gravissima disabilità". Infine, "questa sentenza sembra confliggere con il principio costituzionale dell’indisponibilità della vita, fondamento della nostra democrazia".