TOSCANA
La questione dei Pacs nello Statuto regionale
In Toscana, il dibattito sui Pacs e sulle forme di convivenza alternative alla famiglia prende spunto dal nuovo Statuto regionale. All’articolo 4 si stabiliscono infatti le finalità prioritarie della Regione. Tra queste ai commi “g” e “h” si dice che la Regione persegue “la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio” e “il riconoscimento delle altre forme di convivenza”.Per questo da oltre Toscana è arrivato un appello trasversale di alcuni consiglieri regionali: sui Pacs si prenda esempio dalla Toscana che nel suo Statuto riconosce “le altre forme di convivenza”. La richiesta ha visto sulla stessa sponda sia consiglieri della maggioranza che dell’opposizione. Ma davvero quanto fatto in Toscana anticipa un’eventuale legge sui Pacs? Privo di efficacia giuridica. “Dal punto di vista giuridico afferma Giovanni Tarli Barbieri, docente di diritto costituzionale all’Università di Firenze la sentenza della Corte costituzionale sullo Statuto della Toscana (n. 372 del 2004 ) non avvalora molto questa lettura. È vero che la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità sollevata dal Governo, ma sulla base del presupposto che l’art. 4 dello Statuto toscano è privo di efficacia giuridica.È una mera enunciazione, una sorta di manifesto politico inserito in un atto normativo”. Quindi, per il professore, la Regione non può legiferare: “Questa è materia che rientra in quelle esclusive dello Stato, cioè del Parlamento. Anche perché si tratta di una questione che non può essere disciplinata in modo diverso sul territorio nazionale. Altro discorso è se la Regione, nell’esercizio delle proprie prerogative, estende alcuni diritti anche alle convivenze more uxorio, ma questo non c’entra nulla con quel comma dello Statuto”.Famiglia di fatto? Secondo Tarli Barbieri, prima di tutto bisognerebbe mettersi d’accordo su cosa è “famiglia di fatto”. “A Pistoia spiega il professore è stato recentemente introdotto un registro comunale dove possono iscriversi – cito dalla delibera – due persone maggiorenni, non legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno e aventi dimora abituale nel Comune di Pistoia, ma anche due persone maggiorenni coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e o materiale…Così avremmo, in base al primo punto, due conviventi eterosessuali o omosessuali, e in base al secondo, per esempio, due anziani che vanno a vivere insieme perché soli, due colleghi di lavoro o un sacerdote con la perpetua. A monte di queste proposte dovrebbe esserci un’indagine seria di che cosa si tratta. Allineare queste forme diverse di convivenza è assurdo”.Ma che validità hanno questi “registri” comunali? “Qui non si esce da due alternative: o si ritiene che siano una sorta di grande manifesto politico che vuol sollecitare il legislatore oppure se il Comune pretende di legiferare, allora l’atto è illegittimo, anzi, è incostituzionale”.Alcune distinzioni. È necessario, perciò, fare alcune distinzioni. Ed è quello che fa il Documento, elaborato da un apposito gruppo di lavoro, nominato dalla Conferenza episcopale toscana e presieduto da mons. Gastone Simoni, allora vescovo delegato per la pastorale sociale, che fu presentato il 9 ottobre 2003 all’apposita Commissione incaricata di stilare il nuovo Statuto della Regione Toscana.”Le considerazioni dei vescovi e il sentire delle comunità ecclesiali” in ordine alla famiglia sono espresse appunto distinguendo e precisando. La famiglia, “società naturale fondata sul matrimonio” deve essere adeguatamente valorizzata, sostenuta, favorita dalle Istituzioni a ogni livello sul piano culturale, sociale, economico, in quanto è ordinariamente la primaria esperienza della socialità umana, il luogo naturale per la procreazione e educazione dei figli, esperienza privilegiata di solidarietà tra le generazioni.Per queste caratteristiche, che le sono proprie, non può mai essere equiparata ad altre forme di convivenza. Tali convivenze esprimono una tipologia molto varia e non hanno nei fatti natura omogenea: “Altro, ad esempio, è l’unione tra un uomo e una donna, tanto più se hanno figli, altro è l’unione di persone omosessuali”. Ciò rende logicamente impossibile una loro disciplina unitaria, come avverrebbe con i Pacs.SchedaTra i 14 progetti di legge attualmente all’esame del Parlamento (II Commissione, Giustizia, della Camera dei deputati), di cui 13 d’iniziativa parlamentare, uno è d’iniziativa del Consiglio regionale della Toscana. Quest’ultimo (il n. 4588, del 29 dicembre 2003) propone una “Disciplina delle unioni di fatto” tra persone maggiorenni, non unite in matrimonio tra loro o con altri (quindi anche omosessuali). Lo scopo, si dice, è quello di “superare quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto alcuni elementari diritti come quello di subentrare nell’affitto della casa comune in caso di morte del partner o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa l’esistenza”.(10 febbraio 2006)