Ad oggi risultano entrati in vigore i nuovi Statuti regionali delle seguenti Regioni: Abruzzo (promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006 – pubblicato nel Bur del 10 gennaio 2007, n. 1)Calabria (L.R. 19 ottobre 2004, n. 25) Emilia Romagna1 (L.R. 31 marzo 2005, n. 13) Lazio (L. statutaria 11 novembre 2004, n. 1) Liguria (L. statutaria 3 maggio 2005, n. 1) Lombardia (ved. infra) Marche (L. statutaria 8 marzo 2005, n. 1) Piemonte (L. statutaria 4 marzo 2005, n. 1) Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) Toscana (BURT 11 febbraio 2005, n. 12) Umbria (L.R. 16 aprile 2005, n. 21) BASILICATANon risulta ancora istituita la “Commissione per la revisione dello Statuto”. Riguardo ad alcuni profili del testo in discussione nella scorsa legislatura, si ricorda che nel Preambolo viene riconosciuto il “valore delle radici cristiane come uno dei caratteri dell’identità e della specificità di un popolo e di un territorio attento alla cultura dell’accoglienza e della solidarietà”.Il fenomeno religioso, inoltre, è richiamato dall’art. 4 (Salvaguardia dell’identità della Regione), comma 1 lett. e), con il quale la Regione tutela le “tradizioni delle comunità albanofone e delle minoranze etniche, linguistiche e religiose, presenti in Basilicata”. L’art. 3 (Obiettivi e finalità) al comma 1 stabilisce che “La Regione informa il proprio ordinamento ai principi di centralità della persona, pari dignità sociale e di genere tra tutti i cittadini, di sussidiarietà, garantendo i valori di libertà, uguaglianza, democrazia plurale, giustizia, pace e solidarietà”. Il comma 2 lett. d) dello stesso articolo prevede, tra l’altro, che la Regione persegua quali obiettivi primari della propria azione “il sostegno alle famiglie, alla genitorialità, all’infanzia e all’adolescenza, con l’erogazione di servizi ed interventi adeguati, anche di politica abitativa”. CAMPANIALo scorso 12 giugno il Consiglio regionale della Campania ha approvato in prima lettura il nuovo Statuto regionale. Il testo, trascorso un periodo di almeno due mesi, dovrà essere approvato in seconda lettura, secondo quanto previsto dalla Costituzione (art. 123).Riguardo al fenomeno religioso, l’articolato presenta alcuni e interessanti richiami: – l’art. 4 (Principio di uguaglianza) al comma 2 afferma che “La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini”. Con il successivo comma “La Regione riconosce l’apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l’incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica”; – l’art. 8 (Obiettivi) al comma 1, lett. m) dichiara che la Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali”.Fra le altre disposizioni che compongono il testo, appare opportuno sottolineare l’art. 8, comma 1, lett. e) con cui si prevede il “riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione”. Inoltre, l’art. 5 (Valore della differenza di genere), comma 1, prevede il riconoscimento e la valorizzazione della “differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana”. LOMBARDIALo scorso 14 maggio il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, lo “Statuto d’autonomia della Lombardia” ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione. Il testo è stato pubblicato sul BURL n° 21, 4° S.S. del 24 maggio 2008. In particolare, con l’art. 2 (Elementi qualificativi della Regione) comma 4 la Regione: – attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase (lett. a); – tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane (lett. b); – riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall’ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale (lett. d); – promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l’accesso ai mezzi di comunicazione (lett. e); – persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio (lett. f).MOLISEIl 20 giugno scorso sono ripresi i lavori sul nuovo Statuto molisano da parte della “Commissione per l’autoriforma del Molise” istituita con la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.La Commissione, “nello spirito delle scelte effettuate durante i lavori svolti nella precedente legislatura”, ha il compito di: – elaborare la proposta di revisione dello Statuto regionale; – elaborare la proposta di revisione del regolamento interno di finanziamento del Consiglio regionale; – elaborare la proposta di legge elettorale regionale. VENETONella periodo attuale si assiste ad una fase di stallo dei lavori da parte della “Commissione speciale per la revisione dello Statuto”. E’ attesa comunque una convocazione ufficiale della Commissione stessa, che dovrà decidere come procedere con i lavori. (02 luglio 2008)