Motivazioni
Nella sentenza depositata questa sera, la Corte costituzionale spiega anche perché ha bocciato la possibilità, prevista dall’Italicum, che i candidati eletti in più collegi potessero scegliere a piacimento il collegio di elezione. “L’assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi – osserva la Consulta – è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore”. La Corte ha individuato come criterio da applicare quello del sorteggio, “che restituisce, com’è indispensabile, una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile all’esito della pronuncia”. Il sorteggio, infatti, era previsto da una vecchia normativa non oggetto del giudizio di costituzionalità e che i giudici hanno richiamato al fine di rendere comunque subito operativa la legge elettorale risultante dalle modifiche apportate dalla sentenza. Ma la Consulta aggiunge che “appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori”.
Per quanto riguarda invece la soglia di sbarramento, introdotta con l’Italicum, secondo la Corte costituzionale “non è irragionevolmente elevata” e “non determina di per sé, una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell’organo elettivo”. Così pure la soglia del 40% per attribuire il premio di maggioranza alla lista più votata, rientra nella discrezionalità del legislatore in quanto “non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività” con “gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale”.