LEGGE 40 E LEGGE 194

Non c’è incoerenza

Le prime risposte al pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo

Per Carlo Casini, presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, la Corte "si è accorta che tra la legge 40 sulla fecondazione artificiale e la legge 194 sull’interruzione di gravidanza c’è ‘una incongruenza’. È la scoperta dell’acqua calda". Casini, intervistato da Sir Europa (vedi Sir Quotidiano), sostiene che la legge italiana sull’aborto "si preoccupa soltanto della donna", mentre la seconda "punta a tutelare tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di procreazione assistita, quindi i genitori e il bambino". I commenti di Antonio G. Spagnolo, Adriano Pessina e Lucio Romano.

La Corte europea dei diritti dell’uomo oggi si è pronunciata giudicando contrario al rispetto della vita privata e familiare il divieto imposto a una coppia portatrice di una malattia genetica di ricorrere alla diagnosi preimpianto nel quadro della fecondazione in vitro. Secondo i giudici della Corte di Strasburgo, la cui decisione diverrà definitiva entro tre mesi se nessuna delle parti farà ricorso, “il sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto degli embrioni è incoerente” dal momento che allo stesso tempo un’altra legge dello Stato permette alla coppia di accedere all’aborto terapeutico.

Uguale tutela anche ai malati. Secondo Adriano Pessina, direttore del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica, la sentenza odierna "si allinea a quella tendenza, definita di eugenetica liberale, che privilegia gli interessi della coppia e pone sotto silenzio il problema della tutela della vita nascente, specie quando è malata. Eppure, la recente Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha sancito con chiarezza il divieto di abortire un feto o un embrione perché malati e affetti da grave disabilità". La Corte europea, aggiunge, "afferma oggi che il divieto di selezione degli embrioni, stabilito dalla legge 40, sarebbe in contrasto con la legge 194 che consentirebbe il cosiddetto ‘aborto terapeutico’. In realtà, la legge 194 consente l’aborto di un feto affetto da patologia non perché malato, ma perché la madre dichiara che la continuazione della gravidanza metterebbe a repentaglio la sua salute psichica o fisica. Le due leggi, formalmente, sono coerenti nel vietare l’eliminazione di un embrione o di un feto perché malati: la malattia, infatti, non può essere causa di minor tutela".

Non è "materiale di laboratorio". La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, suscettibile di rivisitazione alla Grande Camera, "non cancella le problematiche etiche connesse alla diagnosi genetica preimpianto", commenta Lucio Romano, presidente nazionale dell’associazione Scienza & vita. "Con la tecnica della diagnosi genetica preimpianto, che richiede necessariamente una sovrapproduzione di embrioni, è implicito che anche embrioni sani, portatori e non, saranno soppressi". Inoltre, prosegue, "giustificare la diagnosi genetica preimpianto sulla base di un ‘riconosciuto’ diritto all’aborto esplicita tangibilmente la finalità selettiva eugenetica della tecnica stessa". La sentenza rivela dunque "un atteggiamento di riduzionismo antropologico e di discriminazione nei confronti dell’embrione, considerato meramente ‘materiale di laboratorio’, in palese contraddizione con la recente sentenza" della Corte di giustizia dell’Unione europea (con sede a Lussemburgo) in materia di brevettabilità degli embrioni "che riconosce la dignità di essere umano anche al concepito". Lucio Romano conclude sottolineando che la legge 40, contro la quale è intervenuta la Corte di Strasburgo, "non è una legge né ideologica né confessionale, ma pensata per la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi quelli del concepito".

Sentenze contraddittorie. Per Antonio Gioacchino Spagnolo, direttore dell’Istituto di bioetica della facoltà di medicina dell’Università Cattolica di Roma, "non è vero che la legge italiana è incoerente. Incoerente è la Corte europea, con le sue sentenze contraddittorie. Solo poco tempo fa si è pronunciata a favore dello statuto dell’embrione umano, quando se ne discuteva la brevettabilità. E ora – prosegue – viene fatta confusione tra bambino e embrione, tanto che quello che in una sentenza precedente viene definito corpo da rispettare qui sembra essere sminuito a favore dell’interesse dei coniugi". Al momento della diagnosi preimpianto, spiega Spagnolo, "la vita è già iniziata: la diagnosi, poi, comporta la distruzione dell’embrione che risulta affetto da una malattia, e questo non si colloca nel diritto dei genitori di avere un figlio sano, che comunque è un diritto tutto da discutere". La legge sulla fecondazione assistita, specifica, "non si rivolge ai portatori di malattie genetiche, ma solo a chi è sterile o affetto da malattie sessualmente trasmissibili come Hiv ed epatite: e in quei casi non si ricorre alla diagnosi preimpianto" perché si applica un trattamento prima che avvenga la fecondazione. "Non è vero – conclude – che c’è incoerenza nemmeno con la legge 194: nonostante sia una legge ‘cattiva’, non garantisce mai il diritto di eliminare un bambino malato".