ASPETTI GIURIDICI
Tra i quesiti referendari abrogativi di alcune parti della legge che regola la procreazione assistita (L. n. 40/04), è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale quello che prevede l’abrogazione totale dell’art 1. Nel caso in cui la consultazione referendaria sarà favorevole a tale richiesta, i diritti delle persone già nate non potranno essere più considerati equivalenti a quelli dell’embrione. In attesa dell’espressione del voto popolare, sembra opportuno analizzare le precedenti sentenze con le quali la Consulta si è occupata del tema riguardante il diritto alla vita. Al riguardo, viene ripercorsa per sommi capi la storia delle principali pronunce costituzionali in materia di tutela costituzionale della vita prenatale. LA PRIMA IMPORTANTE SENTENZA in materia è stata quella del 18 febbraio 1975, n. 27, con la quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 546 del codice penale (aborto procurato) nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta quando l’ulteriore gestazione implicasse danno o pericolo grave, medicalmente accertato… e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Una conclusione raggiunta attraverso l’utilizzo del modello logico dello “stato di necessità”. La Consulta ha operato, in quell’occasione, un giudizio di bilanciamento fra opposti diritti. Riguardo al tema del concepito, si affermò “il fondamento costituzionale” della sua tutela, ancorata all’art. 31 secondo comma della Costituzione (protezione della maternità) e più in generale all’art. 2 Cost., che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, fra i quali, “non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito”.
Nei confronti della madre la Corte richiamò l’art. 31 Cost. e l’art. 32 Cost. (tutela della salute), risolvendo il raffronto fra le posizioni della madre e del figlio osservando che “non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”. Questo argomento (il concepito non ancora persona), risultò decisivo per l’ampliamento della possibilità di aborto, che sarebbe stato legalizzato tre anni dopo. La sentenza della Corte e la stessa legge n. 194/78 hanno ancorato dunque la tutela del concepito all’art. 2 della Costituzione. Se l’aborto è consentito quando l’interesse materno prevale su quello del concepito, è chiaro che l’embrione non è una cosa, ma è un soggetto, rispetto al quale peraltro si sostiene la sua “non persona” e la particolarità dovuta alle “particolari caratteristiche sue proprie”. I GIUDIZI ESPRESSI DALLA CORTE sulle norme della legge 194, nell’ambito di processi penali nei quali veniva sollevata questione di incostituzionalità, hanno sempre evitato di affrontare e di dare una risposta alla questione centrale attinente al diritto alla vita. Con alcune decisioni la Corte ha evitato il confronto della legge ordinaria con il dettato costituzionale, scegliendo di non “toccare” le norme della legge 194, senza però mai dichiararle ufficialmente conformi alla Carta costituzionale. Il primo pronunciamento di un certo peso, successivo all’entrata in vigore della legge 194, è la sentenza n. 26/1981, con la quale la Corte affrontò l’ammissibilità delle richieste di referendum proposte dal Partito Radicale e dal Movimento per la vita (due quesiti).
La Consulta, ancorandosi alla decisione presa nel 1975, dichiarò ammissibili due dei tre quesiti, rifiutando quello cosiddetto “massimale” del Movimento per la vita. Dalla votazione referendaria risultarono vincenti i “no” per entrambi i quesiti e fu mantenuta in vigore la legge 194. Nel 1997 la Corte costituzionale dichiarò inammissibile un altro referendum proposto dal Partito Radicale, praticamente identico a quello che nel 1981 fu ammesso. La decisione si trova nella sentenza n. 35/1997, che risulta di significativa importanza, anche per quanto riguarda l’attualità odierna. Con questa sentenza, infatti, il giudice delle leggi approfondisce il tema del diritto alla vita del nascituro, con novità tanto sul piano delle argomentazioni quanto su quelle del linguaggio. L’occasione è per l’appunto il rigetto della richiesta di ammissibilità del referendum radicale che intendeva abrogare le parti della legge che prevedono la procedura standard per l’aborto entro i novanta giorni (colloquio con il medico, rilascio certificato, sette giorni di attesa…). Al riguardo, la Corte compie un attento esame delle esigenze costituzionali di difesa del concepito, usando per la prima volta, e a più riprese, l’espressione “diritto alla vita”. Ancor più importante è il fatto che esse non siano generiche affermazioni, ma un vero e proprio riconoscimento di un diritto soggettivo di cui il concepito è titolare. LA CONSULTA AFFERMA CHE DAL 1975 vi è stata una complessiva maturazione culturale e giuridica che ha portato ad un “maggior riconoscimento anche sul piano internazionale e mondiale” del valore della vita concepita e dei suoi diritti. “Si è rafforzata la concezione, insita nella Costituzione italiana (in particolare nel suo art. 2)” che “il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da iscriversi tra i diritti inviolabili e cioè tra quelli che occupano nell’ordinamento una posizione per così dire privilegiata, in quanto appartengono… all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.
Come accennato, prima di questa sentenza la vita umana nascente veniva al massimo posta sotto l’ala di una generica tutela costituzionale (“bene costituzionalmente protetto”, “dovere costituzionale di salvaguardia dell’embrione”) o sul piano degli interessi (“interesse del concepito alla vita”, “situazione giuridica del concepito”). Tutte espressioni che per quanto indici di attenzione sono prive della forza derivante dal riconoscimento di un diritto soggettivo. Con la sentenza n. 35/1997, invece, il concepito è tutelato in quanto tale ed è titolare di un diritto soggettivo alla vita. Il fatto che il giudice delle leggi parli non di “nascituro” ma di “concepito”, rende certo anche il momento in cui sorge tale diritto: il concepimento, appunto.